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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4796/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/01/2021 che ha revocato la pena sospesa irrogata con sentenza del 13/11/2017 (irrevocabile 06/02/2018) per inadempimento degli obblighi risarcitori. Il ricorrente deduce: (i) vizio procedimentale per violazione del contraddittorio, dato che lo stesso aveva inviato PEC il giorno dell'udienza alle ore 10:46 comunicando volontà di partecipare e impedimento per motivi di salute (con certificato); (ii) vizio di motivazione perché aveva già effettuato un parziale pagamento (1.800 su 5.000 euro), aveva ottenuto una rateizzazione e il mutato quadro occupazionale (con riduzione della retribuzione) avrebbe reso impossibile l'adempimento; (iii) violazione del canone del favor rei per fatti depenalizzati; (iv) vizi procedurali in sede di giudizio di cognizione tali da invalidare la condanna.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo punto la Cassazione ha ritenuto che la richiesta di partecipazione, per essere efficace, doveva previamente essere notificata e non poteva essere inviata contestualmente alla comunicazione dell'impedimento lo stesso giorno dell'udienza; inoltre era possibile delegare l'ascolto al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 666 comma 4 cod. proc. pen., per cui non vi è stato vizio del contraddittorio. Sui restanti motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: il giudice dell'esecuzione ha svolto una verifica ampia e motivata sulla capacità del Pandolfi di adempiere (stipendio fino a marzo 2019, conto con dossier titoli con bonifici, pagamento parziale e rata mensile successiva ma abbandono del residuo), e il principio secondo cui la revoca della sospensione non può disporsi quando sussista assoluta impossibilità di adempiere grava sul debitore che deve dimostrarla adeguatamente. Inoltre le eventuali nullità del processo di cognizione non sopravvivono al giudicato; i fatti mantengono rilievo penale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 666 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità, nelle ipotesi previste, di delegare l'ascolto al Magistrato di Sorveglianza; usata per giustificare che, in caso di impedimento comunicato tardivamente, si poteva comunque procedere senza rinvio mediante delega.

  • Cass. Sez. I, n. 2865 del 13.12.2012 (rv 254701)

    Sez. I n. 2865 del 13.12.2012, dep. 2013, rv 254701

    Giurisprudenza richiamata in merito all'esigenza che la richiesta di partecipazione alle udienze camerali preceda la rappresentazione dell'impedimento; conferma che comunicazioni tardive non giustificano il rinvio.

  • Cass. Sez. I, n. 43905 del 14.10.2013 (rv 257587)

    Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, rv 257587

    Principio secondo cui la revoca della pena sospesa, quando subordinata all'adempimento di obblighi risarcitori, non può essere disposta se sussiste l'assoluta impossibilità di adempiere.

  • Cass. Sez. VI, n. 33020 del 08.05.2014 (rv 260555)

    Sez. VI n. 33020 del 8.5.2014, rv 260555

    Stabilisce che l'onere di provare l'assoluta impossibilità di adempiere grava sul soggetto obbligato e che il giudice dell'esecuzione valuta l'attendibilità e la rilevanza delle circostanze dedotte.

  • Cass. Sez. U, 2021, ric. Lovric (rv 280931)

    Sez. U 2021 ric. Lovric rv 280931

    Principio secondo cui le eventuali nullità del giudizio di cognizione non incidono sul giudicato e non necessariamente sopravvivono all'executionem; i fatti possono mantenere rilievo penale nonostante doglianze processuali anteriori.

Massime di principio

  • La comunicazione dell'impedimento a partecipare all'udienza e la richiesta di essere ammessi devono essere tempestive e distinte: una comunicazione inviata lo stesso giorno e congiunta non garantisce il rinvio dell'udienza.
  • Nei procedimenti camerali è possibile delegare l'ascolto ad autorità idonee (es. Magistrato di Sorveglianza) quando il partecipante è impedito; ciò limita la possibilità di ottenere un rinvio per tardive segnalazioni di impedimento.
  • La revoca della sospensione della pena per inadempimento degli obblighi risarcitori non può essere disposta se esiste una assoluta e provata impossibilità di adempiere; tuttavia l'onere probatorio di tale impossibilità è a carico dell'obbligato e richiede prova adeguata e documentata.
  • Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel valutare l'attendibilità delle circostanze di fatto poste a giustificazione dell'inadempimento (redditi, conti, bonifici, pagamenti parziali, comportamento dopo rateizzazione).
  • Le doglianze su nullità o vizi del giudizio di cognizione non sempre incidono sull'esecuzione quando sussiste il giudicato; tali vizi devono essere efficacemente fatti valere nei modi e nei tempi processuali appropriati.
  • Se si contesta la capacità economica di adempiere, è necessario produrre documentazione contemporanea e convincente (certificati di reddito, estratti conto, documenti relativi a licenziamenti/cessazioni di rapporto, attestazioni di spese essenziali) per superare la presunzione di capacità accertata dal giudice dell'esecuzione.
  • In ipotesi di fatti parzialmente depenalizzati, l'eventuale applicazione del favor rei va valutata concretamente: se i fatti mantengono rilevanza penale la deduzione non è efficace a impedire la revoca per inadempimento.

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