Cassazione Penale, Sentenza n. 3064/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha revocato l'indulto riconosciuto con due provvedimenti. Il ricorrente deduce che l'ordinanza è viziata per violazione del diritto al contraddittorio perché è stata adottata al termine di un'udienza camerale svoltasi in assenza del difensore di fiducia, il quale avrebbe documentalmente provato un legittimo impedimento per concomitante impegno professionale e avrebbe presentato istanza di differimento che la Corte non avrebbe esaminato; per tale motivo il ricorrente censura la nomina di un difensore d'ufficio e la nullità radicale del provvedimento
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito la prova del deposito o della tempestiva presentazione dell'istanza di differimento né abbia documentato la natura e la rilevanza dell'impedimento professionale del difensore. Dagli atti risulta solo l'assenza del difensore di fiducia e la conseguente nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.; pertanto la censura è priva del necessario supporto probatorio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; la Corte può procedere alla nomina se il difensore è assente e non risulta, dagli atti, una valida e documentata richiesta di rinvio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento e, se del caso, il versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non impedisce l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese e la somma a carico del ricorrente
Cass., Sez. 2, n. 7704 del 15/11/2011 (Immerso)
Indirizzo secondo cui la nullità del provvedimento scatta se l'udienza si svolge in assenza del difensore che abbia documentalmente provato il legittimo impedimento senza che la richiesta di rinvio sia stata valutata; tuttavia richiede che tale prova sia effettivamente prodotta
Cass., Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 (Deriù)
Afferma l'onere della parte di provare la rituale e tempestiva presentazione dell'istanza di differimento mediante deposito in cancelleria o altro idoneo riscontro
Massime di principio
- La mera assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: è necessario che il difensore abbia documentalmente provato il legittimo impedimento e la tempestiva richiesta di rinvio
- L'onere di fornire prova del deposito o della tempestiva presentazione dell'istanza di differimento incombe sul ricorrente; in mancanza di tale prova la nomina di difensore d'ufficio è legittima
- Per opporre efficacemente la nullità per violazione del contraddittorio è necessario allegare e produrre copia dell'istanza di rinvio con attestazione di deposito e documentazione dell'impedimento
- In casi di inammissibilità manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La giurisprudenza tollera la tutela del diritto di difesa purché la parte adempia all'onere probatorio: senza idonea prova processuale la censura risulta infondata
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