Provvedimento AGCM PS13042 del 28/07/2026
NOOTICA CREDIT CARD SURCHARGE.AMEX
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che NOOTICA – Nautic 24 – Outdoor 24 Sarl applicava, sul sito italiano, una commissione del 3% sul totale dell’ordine, spedizione inclusa, per gli acquisti pagati con carta American Express. La condotta, realizzata da giugno 2025 a marzo 2026, viola il divieto assoluto di addebitare ai consumatori spese per l’uso di specifici strumenti di pagamento previsto dall’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo. L’Autorità ha vietato la reiterazione e irrogato una sanzione di 15.000 euro.
Nootica: sovrapprezzo del 3% per pagamenti AMEX online, violazione accertata e sanzione di 15.000 euro.
Sovrapprezzo per pagamenti American Express sul sito NOOTICA
L’AGCM ha esaminato la pratica di NOOTICA – Nautic 24 – Outdoor 24 Sarl, società francese attiva nella vendita online di attrezzature per sport acquatici. Il procedimento, avviato il 17 dicembre 2025 a seguito di una segnalazione e di verifiche d’ufficio, riguardava l’addebito ai consumatori di un supplemento collegato alla scelta della carta American Express (AMEX) sul sito italiano NOOTICA.it.
Condotta accertata
Le verifiche hanno riscontrato che, al termine del processo d’acquisto, al prezzo del prodotto e alle spese di spedizione si aggiungeva una commissione AMEX pari al 3% dell’importo totale dell’ordine, spedizione inclusa. La pagina del sito dedicata ai metodi di pagamento indicava espressamente tale costo; non risultavano commissioni per pagamenti con altre carte di credito, tra cui Visa e Mastercard, o mediante bonifico.
In un esempio acquisito agli atti, il prezzo complessivo passava da 699,99 euro a 762,14 euro. Secondo gli elementi del procedimento e le dichiarazioni della società, il supplemento è stato applicato da giugno 2025 a marzo 2026, quando AMEX è stata disattivata per gli acquisti sul sito italiano. Nel periodo considerato, Nootica ha dichiarato un fatturato italiano superiore a 400.000 e inferiore a 900.000 euro e oltre 1.000 e meno di 5.000 ordini. L’impresa ha riferito che il numero di pagamenti AMEX e l’ammontare complessivo delle commissioni erano contenuti.
Difese del professionista e verifiche sul rimedio
Nootica ha sostenuto che AMEX non fosse normalmente disponibile ai clienti italiani e che il supplemento fosse derivato da un errore tecnico: la modalità sarebbe stata attivata per soddisfare la richiesta di un cliente professionale, ma una configurazione destinata alle transazioni extra-UE sarebbe stata applicata all’intero sito italiano. La società ha affermato di aver rimborsato la commissione al consumatore segnalante e, successivamente, di aver corretto l’anomalia. Nella memoria conclusiva ha inoltre segnalato di essere in procedura di salvaguardia in Francia dal febbraio 2024, circostanza che avrebbe potuto rallentare alcuni interventi tecnici e operativi.
L’Autorità ha tuttavia rilevato che non era stato effettuato un rimborso monetario: al consumatore era stato messo a disposizione un credito sul proprio account, pari alla commissione. Ha inoltre accertato che la società era stata informata del problema con il reclamo del settembre 2025, ma aveva corretto la configurazione soltanto nel marzo 2026.
Quadro normativo e valutazione
La condotta è stata valutata ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, in collegamento con l’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. La disposizione vieta ai professionisti di imporre ai consumatori spese in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento. La carta AMEX rientra nella nozione di strumento di pagamento prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 11/2010.
Secondo l’AGCM, il divieto ha carattere oggettivo e assoluto: è vietata qualsiasi differenziazione del prezzo in funzione dello strumento di pagamento scelto dal consumatore, indipendentemente dalla denominazione o dalla natura della commissione, dall’eventuale assenza di ricarico e dalla buona fede o dall’errore nella configurazione dei sistemi. La violazione si perfeziona con l’addebito del supplemento e non richiede che il consumatore sia stato indotto in errore o che sia dimostrata un’alterazione del suo comportamento economico. Il fatto che i pagamenti AMEX fossero pochi non esclude quindi l’illecito.
Parere AGCOM e impatto della diffusione online
L’AGCOM, nel parere pervenuto il 6 luglio 2026, ha ritenuto che Internet fosse uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica, qualora ne fosse confermata la valutazione da parte dell’AGCM. L’Autorità ha considerato, ai fini della gravità, sia l’impatto relativamente contenuto sui consumatori italiani sia la diffusione potenziale della condotta attraverso il sito di commercio elettronico.
Sanzione e provvedimento finale
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, la sanzione è stata determinata tenendo conto della gravità e della durata della violazione e, secondo i criteri richiamati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente e delle condizioni economiche dell’impresa. Poiché non era stata fornita documentazione contabile idonea relativa all’ultimo anno, l’AGCM ha considerato i dati sul fatturato e sugli ordini comunicati da Nootica per il periodo della condotta. Ha fissato la sanzione base in 20.000 euro e l’ha ridotta a 15.000 euro in considerazione della procedura di salvaguardia della società.
Il provvedimento dichiara la violazione dell’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, vieta la reiterazione della condotta e irroga a Nootica una sanzione amministrativa di 15.000 euro. Per il destinatario con sede legale estera, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione. In caso di inottemperanza al provvedimento, l’articolo 27, comma 12, prevede una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, la possibile sospensione dell’attività d’impresa per un massimo di 30 giorni. È ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Condotta contestata
Nel sito NOOTICA.it il prezzo dell’acquisto veniva maggiorato del 3% se il consumatore sceglieva AMEX. La commissione era calcolata sul prezzo del prodotto comprensivo delle spese di spedizione; non risultavano costi analoghi per Visa, Mastercard o bonifico.
Durata e dimensione
La commissione è stata applicata da giugno 2025 a marzo 2026. In un esempio esaminato, il totale passava da 699,99 euro a 762,14 euro. Il Professionista ha riferito un fatturato italiano superiore a 400.000 e inferiore a 900.000 euro e oltre 1.000 e meno di 5.000 ordini nel periodo; i pagamenti AMEX e le commissioni complessive sarebbero stati contenuti.
Difese e valutazione dell’AGCM
Nootica ha attribuito l’addebito a un errore di configurazione, affermando di aver rimborsato il consumatore e disattivato AMEX in Italia. L’Autorità ha rilevato che al consumatore era stato messo a disposizione un credito sull’account, non effettuato un rimborso monetario, e che la configurazione era stata corretta soltanto nel marzo 2026, benché la società ne fosse a conoscenza dal reclamo del settembre 2025. L’errore tecnico e l’assenza di dolo non escludono la violazione.
Esito e sanzione
La condotta è stata dichiarata in violazione dell’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo e ne è stata vietata la reiterazione. La sanzione base di 20.000 euro è stata ridotta a 15.000 euro considerando la procedura di salvaguardia cui è sottoposta la società.
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