Cassazione Civile, Ordinanza n. 03215/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento del saldo di euro 66.642,00 per lavori di realizzazione di macchine di movimentazione teatrale destinati a un teatro di San Pietroburgo. La procedura fallimentare dell’appaltatrice sosteneva di essere subentrata nel contratto e di avere titolo a riscuotere il residuo corrispettivo dalla società estera con cui era in rapporto contrattuale; la convenuta contestava il subentro del fallimento, la regolare comunicazione della volontà di proseguire il rapporto, il completamento dei lavori e la legittimazione della procedura a pretendere l’intero importo, deducendo anche che l’opera fosse stata completata da altra società collegata al rapporto, nell’ambito di operazioni di affitto/subentro aziendale. In cassazione la società estera ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei documenti, con contestazione del contenuto delle comunicazioni del 4 e 10 aprile 2014 e del riconoscimento di debito; 2) violazione dell’art. 81 l. fall. per ritenuta rituale comunicazione del subentro della curatela nell’appalto; 3) ulteriore violazione dell’art. 81 l. fall. per avere la Corte attribuito a una comunicazione informale gli effetti di un atto unilaterale recettizio, privo degli elementi minimi di individuazione del mittente, del fallimento, dell’autorizzazione e del contratto; 4) violazione degli artt. 1201 c.c. e 81 c.p.c. per avere ritenuto il subentro della curatela sia nel contratto di appalto con la società originaria sia nel rapporto con la società subentrata, e per avere escluso il difetto di legittimazione attiva della procedura; 5) omessa ammissione di prove orali e di ordine di esibizione documentale, ritenute decisive per confutare la pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché fondati sulla contestazione di documenti e di circostanze di fatto non adeguatamente autosufficienti e, in parte, nuovi; ha ritenuto infondato il quarto motivo, valorizzando che, per effetto dell’affitto di azienda e della prosecuzione dei contratti d’impresa non personali, la curatela era subentrata nei rapporti rilevanti ed era legittimata a pretendere il saldo del corrispettivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di indicazione della decisività delle prove non ammesse. La sentenza d’appello è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione è stata respinta perché i rilievi della ricorrente richiedevano una rivalutazione del contenuto documentale e introducevano fatti nuovi, incompatibili con il giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi formalmente incardinati su tali vizi sono stati scrutinati secondo il loro reale contenuto, risultando in parte inammissibili per difetto di autosufficienza o per richiesta di nuova valutazione del merito, in parte infondati.
art. 81 legge fall.
La Corte ha ritenuto che la curatela, una volta validamente portata a conoscenza della controparte la volontà di proseguire i contratti, possa subentrare nei rapporti d’impresa non personali e agire per il corrispettivo dovuto.
art. 1201 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il subentro, è stato ritenuto non ostativo alla conclusione che la curatela fosse subentrata nei rapporti contrattuali rilevanti e potesse far valere il credito residuo.
art. 2558 c.c.
La disciplina del subentro nei contratti d’impresa non personali è stata applicata in via estensiva anche all’affitto di azienda o di ramo d’azienda, con conseguente successione dell’affittuario nei contratti pertinenti all’azienda affittata.
art. 2562 c.c.
La Corte ha osservato che, anche a voler qualificare il rapporto come affitto d’azienda e non cessione, le conclusioni non mutavano, poiché rileva la sostituzione dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e il correlato subentro nei contratti non personali.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La mancata ammissione delle prove non è stata ritenuta censurabile in cassazione, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico l’oggetto delle prove né la loro decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano a contestare il contenuto di documenti o a introdurre una diversa lettura di fatti storici sono inammissibili se non rispettano il principio di autosufficienza e se richiedono una rivalutazione del merito.
- La comunicazione della volontà di subentrare in un contratto d’impresa non personale può essere desunta dal complesso degli atti e delle comunicazioni portate a conoscenza della controparte, senza necessità di formule sacramentali, quando risulti la chiara conoscenza dell’intenzione di proseguire il rapporto.
- Nei rapporti di affitto di azienda o di ramo d’azienda, la disciplina del subentro nei contratti d’impresa non personali è applicabile anche in via estensiva, poiché ciò che rileva è la sostituzione dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa.
- A seguito del subentro nei rapporti contrattuali pertinenti all’azienda, il soggetto subentrante è legittimato a far valere i crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto, compreso il saldo del corrispettivo residuo.
- La denuncia per cassazione dell’omessa ammissione di prove è ammissibile solo se la parte indica specificamente il contenuto delle prove e dimostra che esse avrebbero avuto decisiva efficacia dimostrativa, con grado di certezza e non di mera probabilità.
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