Sentenza n. 4375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7303 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10829/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7304 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10829/2023, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7441 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV, n. 10829/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva annullato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 di approvazione della graduatoria e degli importi dei contributi 2022 per le emittenti televisive locali commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
La controversia
La controversia riguarda l'assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali commerciali per l'annualità 2022, disciplinata dal d.P.R. n. 146/2017. New Ciak Telesud aveva impugnato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, contestando, in particolare, il meccanismo del cosiddetto scalino preferenziale previsto dall'art. 6, comma 2, del regolamento, che destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% alle successive, nonché il peso attribuito ai dati di ascolto Auditel. Il TAR aveva ritenuto che l'art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018, avesse esteso il regime del d.P.R. n. 146/2017 soltanto all'annualità 2019 e non avesse stabilizzato o legificato integralmente il regolamento per le annualità successive. Aveva quindi applicato il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878, 7880 e 7881 del 2022, annullando il decreto del 2022 e disponendo la rideterminazione dei contributi senza lo scalino preferenziale. Gli appellanti hanno dedotto l'erroneità di tale ricostruzione, sostenendo che l'art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio e materiale all'intero d.P.R. n. 146/2017, incorporandone le disposizioni nella fonte primaria, con efficacia non limitata al 2019; hanno inoltre contestato l'estensione temporale del giudicato amministrativo e sostenuto che, una volta intervenuta la legificazione, la validità delle disposizioni non potesse essere sindacata dal giudice amministrativo, ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il Ministero ha proposto un motivo sostanzialmente coincidente, incentrato sulla legificazione del regolamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli riuniti e ha riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso proposto in primo grado. La Sezione ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, intervenuta dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale. Secondo la Corte costituzionale, l'art. 4-bis d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017: la formula normativa «da intendersi qui integralmente riportato» ha determinato la novazione della fonte e l'elevazione delle disposizioni regolamentari al rango primario. La legificazione non è stata limitata all'annualità 2019, ma ha prodotto effetti stabili dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, ossia dal 22 settembre 2018. Ne consegue che il meccanismo dello scalino preferenziale applicato alla graduatoria 2022 era fondato su disposizioni aventi forza di legge. Il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022 era pertanto conforme alla disciplina primaria applicabile e non poteva essere disapplicato o annullato dal giudice amministrativo. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato sull'illegittimità della norma regolamentare potevano coprire tale illegittimità soltanto fino alla successiva legificazione, non potendo incidere su una disposizione ormai dotata di rango primario. Le questioni di costituzionalità erano state già dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità della questione e dell'intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
«da intendersi qui integralmente riportato»
La disposizione ha operato un rinvio recettizio all'intero d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l'elevazione delle norme regolamentari al rango primario, con efficacia stabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017
95% dell'importo del contributo pubblico complessivo alle prime cento emittenti in graduatoria e restante 5% alle altre
Il meccanismo dello scalino preferenziale, una volta recepito nella fonte primaria dall'art. 4-bis d.l. n. 91/2018, era applicabile alla graduatoria 2022 e non era sindacabile dal giudice amministrativo.
d.P.R. n. 146/2017
L'intero regolamento è stato legificato per effetto del rinvio recettizio contenuto nell'art. 4-bis d.l. n. 91/2018.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111 e 113 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione alle disposizioni sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.
art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi in corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la Sezione ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione primaria richiama integralmente uno specifico regolamento con una formula recettizia quale «da intendersi qui integralmente riportato», il rinvio determina la novazione della fonte e la trasformazione dell'intero contenuto regolamentare in disciplina di rango primario.
- La legificazione integrale di un regolamento, se non è espressamente limitata nel tempo dalla disposizione primaria, produce effetti stabili dalla data di entrata in vigore della norma legislativa e non soltanto per l'annualità cui si riferisce la modifica contestualmente introdotta.
- Il giudice amministrativo non può sindacare mediante annullamento la legittimità di una disposizione avente forza di legge, né annullare l'atto applicativo per l'illegittimità originaria della norma regolamentare quando questa sia stata successivamente legificata; il controllo sulla disposizione primaria spetta alla Corte costituzionale.
- Il giudicato amministrativo sull'illegittimità di una norma regolamentare non può estendersi oltre il momento in cui la norma è stata validamente recepita e innalzata al rango legislativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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