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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, -della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL BT n. 1490 del 9 dicembre 2025 di aggiudicazione del Lotto 1 (Servizio di consulenza fiscale e commerciale), nell’ambito della “Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di consulenza fiscale e commerciale, consulente del lavoro e di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza (RSPP), per le esigenze della società Sanità Service ASL BT, per il periodo 2025-2026-2027”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Istanza istruttoria.

Giustizia amministrativa202600464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 1 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale e commerciale, nonché gli atti di gara e la lex specialis

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 81,39 punti, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 1, disposta in favore dello studio controinteressato con 86,39 punti, deducendo: l'illegittima modifica della qualità soggettiva dell'aggiudicataria e la violazione del principio di immodificabilità soggettiva del concorrente; la violazione degli artt. 1 e 108 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, poiché i criteri di valutazione dell'offerta tecnica avrebbero trasformato una procedura formalmente basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa in una gara al prezzo più basso; l'illegittimità delle valutazioni della commissione per difetto di motivazione, istruttoria, travisamento, illogicità e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenza; la violazione dell'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006; il difetto di motivazione e istruttoria del procedimento; l'illegittimità derivata degli artt. 18 e 18.1 del disciplinare. La ricorrente ha inoltre contestato il diniego o mancato esame dell'istanza di autotutela e l'accesso agli atti relativi alla posizione dell'aggiudicataria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Il disciplinare prevedeva formalmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l'offerta tecnica e 30 per quella economica, ma qualificava come criteri tabellari elementi intrinsecamente discrezionali, quali l'esperienza specifica, le proposte di miglioramento e innovazione e le qualità ed esperienze dei componenti del gruppo di lavoro. Ne è derivata l'attribuzione automatica e pressoché generalizzata del punteggio massimo, senza un effettivo confronto qualitativo tra le offerte. Tale meccanismo ha neutralizzato la componente tecnica e fiduciaria delle prestazioni intellettuali richieste, trasformando sostanzialmente la procedura in una gara al prezzo più basso. Il comportamento della commissione è risultato inoltre confermato dal parere legale acquisito dalla stessa stazione appaltante, che aveva rilevato l'erronea qualificazione dei criteri. Il TAR ha ritenuto violato l'art. 108, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che impone, nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valorizzazione degli elementi qualitativi e l'individuazione di criteri idonei a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Sono stati quindi annullati tutti gli atti impugnati, con conseguente riedizione della gara secondo criteri coerentemente applicati. L'ASL è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 per spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023

    la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici

    La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa richiede criteri e modalità applicative capaci di assicurare un confronto effettivo sugli elementi tecnici; non è legittimo neutralizzare la componente qualitativa mediante criteri tabellari automatici riferiti a profili intrinsecamente discrezionali.

  • artt. 18 e 18.1 del Disciplinare di gara

    Le disposizioni della lex specialis sui criteri di valutazione tecnica sono state ritenute illegittime nella parte in cui qualificavano come tabellari criteri aventi natura discrezionale, determinando l'automatica attribuzione dei punteggi.

  • artt. 1, 94, 95, 106 e 120 d.lgs. 36/2023

    Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura sulla modifica soggettiva dell'aggiudicataria; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo accolto il ricorso per altra ragione.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione e ai principi di proporzionalità e non discriminazione; la relativa censura non è stata specificamente decisa.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione; la relativa censura non è stata specificamente decisa.

  • artt. 60 e 120 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; tale domanda non è stata specificamente esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando una stazione appaltante sceglie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve predisporre criteri idonei a valorizzare effettivamente gli elementi qualitativi e a garantire un confronto concorrenziale reale sui profili tecnici, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
  • È illegittimo qualificare come meramente tabellari, con attribuzione automatica di punteggi fissi, criteri che riguardano l'esperienza specifica, le proposte di miglioramento o innovazione e le qualità del gruppo di lavoro, quando tali elementi richiedono una valutazione comparativa e discrezionale.
  • L'attribuzione automatica e generalizzata del punteggio massimo per gli elementi tecnici, senza effettiva comparazione tra le offerte, neutralizza la componente qualitativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa e determina una sostanziale trasformazione della procedura in una gara al prezzo più basso.
  • La discrezionalità della stazione appaltante nella conformazione e applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere esercitata in modo da svilire il profilo intellettuale e fiduciario delle prestazioni oggetto dell'appalto né da vanificare il confronto tecnico tra i concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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