Cassazione Civile, Sentenza n. 2607/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato parzialmente l'ingiunzione e condannato i fideiussori al pagamento della somma residua, rigettando tra l'altro l'eccezione di compensazione basata su movimenti di conto e ritenendo la transazione del co-debitore Miselli pro quota. In cassazione venivano dedotti 13 motivi: tra i principali, la censura dell'inammissibilità dell'appello (art. 348-bis e 348-ter c.p.c.), la critica all'interpretazione della transazione di Miselli (art.1304 c.c.), la mancata valutazione delle stampe dei movimenti ricavate dall'home banking prodotte dai ricorrenti come prova del controcredito (e quindi la mancata compensazione), questioni sulla decorrenza del termine per agire contro i fideiussori (art.1957 c.c.), nullità per anatocismo e contestazioni sulla liquidazione dei compensi (d.m. n.55/2014).
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il sesto motivo: ha ritenuto illegittima la valutazione del tribunale che aveva disatteso la probatività della "stampa dei movimenti" scaricata dal servizio di home banking senza richiedere ulteriore prova da parte della banca. La Corte ha enunciato il principio secondo cui la stampa dei movimenti del conto ottenuta dal correntista via home banking è una copia analogica di una pagina web/documento informatico e, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n.82/2005 e dell'art.2712 c.c., si presume conforme alle scritturazioni del conto in assenza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite da parte della banca circa la non conformità con le proprie scritturazioni archiviate. Per il resto i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati (compresi quelli sull'interpretazione della transazione, sulla deroga all'art.1957 c.c. e sulla liquidazione dei compensi). La sentenza di primo grado è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rimessa in deciso al giudice di rinvio per i nuovi accertamenti necessari (art. 383 c.p.c.). La Corte ha anche chiarito che la norma di modifica del CAD (d.lgs. 217/2017) non poteva essere applicata retroattivamente ai giudizi pendenti.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni informatiche (incluse le stampe della pagina web/estratti risultanti a video) formano piena prova dei fatti rappresentati se il controparte non ne disconosce la conformità; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e, se sollevato, il giudice può verificare la conformità con altri mezzi.
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 23
le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La stampa dei movimenti da home banking è equiparabile a copia analogica del documento informatico e si presume conforme all'originale salvo disconoscimento specifico della banca.
d.lgs. n. 82/2005 (CAD), art. 1, lett. p)
La pagina web/documento informatico rientra nella definizione di documento informatico come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
d.lgs. n. 217/2017 (modifica CAD), art. 20
La modifica attribuisce valore probatorio specifico ai documenti informatici firmati o formati con processi certificati; la Corte ha ritenuto che tale modifica non possa essere applicata retroattivamente ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore.
art. 348-bis c.p.c.
Regime di ammissibilità dell'appello per cui l'ordinanza di inammissibilità è impugnabile per vizi propri; la Corte ha ribadito i limiti di sindacato in cassazione sui motivi posti a fondamento dell'ordinanza.
art. 348-ter c.p.c.
Disciplina la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello e l'obbligo di sentire le parti; la Corte ha ritenuto che l'udienza e il contraddittorio fossero stati rispettati.
art. 1304 c.c.
Regola gli effetti della transazione; la Corte ha confermato che la qualificazione dell'atto transattivo (se riguarda l'intero credito o solo quota) costituisce valutazione di merito riservata al giudice di prime cure e non sindacabile in cassazione se la motivazione è plausibile.
art. 1957 c.c.
Prevede decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore per mancata azione tempestiva contro il debitore principale; la Corte ha ricordato che la clausola di deroga è in linea di principio derogabile tra le parti e che l'esistenza di una procedura concorsuale del debitore principale può escludere la decadenza.
d.m. Giustizia n. 55/2014
Tabelle per la liquidazione dei compensi di avvocato: il giudice di merito ha discrezionalità nel liquidare nell'intervallo previsto; tale discrezionalità non è sindacabile in cassazione salvo eccesso manifesto.
art. 115, 116, 183 (c.p.c.)
Rilevanza delle regole probatorie e dell'istruzione probatoria: la Corte ha richiamato obblighi e limiti relativi alla produzione documentale e alla valutazione delle prove in capo al giudice di merito.
Massime di principio
- La stampa dei movimenti bancari ottenuta dal correntista tramite servizio di home banking è una copia analogica del documento informatico e, in assenza di contestazioni chiare e circostanziate da parte della banca circa la non conformità con le proprie scritturazioni, si presume conforme e ha valore probatorio ai sensi dell'art.2712 c.c. e dell'art.23 del CAD.
- Se una banca intende negare valore a una stampa di movimenti derivata dall'home banking deve contestarne esplicitamente la conformità indicando elementi specifici (quando possibile: quali periodi, operazioni o discrepanze rispetto agli archivi bancari), altrimenti il giudice potrà attribuire rilevanza probatoria alla stampa prodotta dalla parte.
- Le questioni interpretative sugli atti transattivi tra co-debitori (se la transazione estingua l'intero debito o solo la quota del transattore) costituiscono accertamenti di fatto e di interpretazione dei negozi riservati al giudice di merito; in cassazione il sindacato è possibile solo per violazioni dei canoni di interpretazione legale o per motivazione illogica o contraddittoria.
- Le modifiche normative che aumentano il valore probatorio dei documenti informatici (es. d.lgs. 217/2017) non sono applicabili retroattivamente ai procedimenti già pendenti, salvo diversa previsione; verificare sempre la temporalità del giudizio rispetto all'entrata in vigore della norma.
- In materia di appello ex art. 348-bis c.p.c. la Cassazione può sindacare solo i vizi propri dell'ordinanza (errors in procedendo) e non può sostituirsi al giudice del merito per errori di valutazione non riconducibili a vizi di motivazione riconoscibili in cassazione.
- Quando si invocano nullità contrattuali o fatti nuovi è fondamentale che tali questioni siano state tempestivamente allegati e dibattuti nei gradi di merito; prospettarli per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità.
- In caso di produzione di documentazione informatica o di copie analogiche, è buona prassi indicare nel processo quale sia la fonte (es. data/ora del download, account utilizzato, eventuale mail di conferma) e chiedere, se necessario, l'esibizione degli estratti originali dall'archivio della banca per evitare contestazioni sull'origine o conformità.
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