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Sentenza

Sentenza n. 16/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dalla Prefettura di Mantova il 16 dicembre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia a seguito di nulla osta per lavoro subordinato stagionale, ha impugnato il diniego della Prefettura fondato sull’archiviazione e revoca del nulla osta, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 3 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 21-bis della l. 241/1990 e dell’art. 18 della direttiva 2014/36/UE, nonché carenza di motivazione e istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che la revoca del nulla osta non gli era stata notificata e che non avrebbe potuto essere utilizzata per respingere la sua istanza senza una preventiva comunicazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 22 della direttiva 2014/36/UE e della circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, sostenendo che il permesso per attesa occupazione dovesse essere rilasciato quando, dopo il nulla osta, l’assunzione non fosse stata formalizzata per cause imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore. In corso di giudizio ha inoltre allegato di avere reperito una nuova attività lavorativa come bracciante agricolo. Dagli atti è emerso che il nulla osta era stato revocato per l’originaria mancanza di documentazione e requisiti essenziali, tra cui l’asseverazione sulla capacità reddituale dell’impresa, la proposta di contratto di soggiorno, il DURC e il certificato di idoneità alloggiativa; non risultava provata né l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro né l’indisponibilità del datore di lavoro ad assumere il ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la precedente instaurazione valida di un rapporto di lavoro e la titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non rinnovabile per la perdita del posto di lavoro o per una causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore. Tale disciplina non è estensibile al caso di chi non abbia mai ottenuto un titolo di soggiorno e abbia fatto ingresso sulla base di un nulla osta poi revocato per l’originaria carenza dei requisiti necessari al suo rilascio. Nel caso concreto non vi era stata alcuna assunzione; il ricorrente aveva sollecitato il datore di lavoro soltanto dopo circa dieci mesi dall’ingresso e quando il nulla osta era già scaduto; inoltre, non era stata dimostrata l’indisponibilità del datore di lavoro ad assumere. La mancata notificazione della revoca del nulla osta non incideva sulla legittimità del diniego, determinando soltanto la rimessione in termini per impugnare la revoca. Poiché il ricorrente aveva conosciuto la revoca almeno con il deposito dell’atto nel giudizio e non l’aveva impugnata, le contestazioni formulate contro tale atto non potevano travolgere il diniego impugnato. La circolare n. 3836/2007 è stata ritenuta ormai inattuale e comunque inidonea a derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta. È stata infine ritenuta irrilevante la nuova attività lavorativa reperita durante il giudizio, trattandosi di circostanza successiva che non poteva incidere sulla legittimità originaria del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconoscibile al titolare di un permesso per lavoro subordinato quando perda il posto di lavoro; presuppone quindi che il rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e che lo straniero disponga già del relativo titolo di soggiorno.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    Il meccanismo del silenzio-assenso sul nulla osta non consente di consolidare un diritto al soggiorno quando manchino originariamente i requisiti sostanziali e documentali per l’ingresso regolare.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    La mancata comunicazione al lavoratore del provvedimento di revoca del nulla osta non determina, secondo il giudice, l’illegittimità del successivo diniego del permesso per attesa occupazione; rileva ai fini della decorrenza dei termini per impugnare la revoca.

  • art. 18 direttiva 2014/36/UE

    La disposizione non è stata ritenuta idonea a fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza dei presupposti previsti dalla disciplina nazionale.

  • artt. 9 e 22 direttiva 2014/36/UE

    Le disposizioni invocate non consentono di superare l’assenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 3 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali e alla revoca del nulla osta, senza che il giudice ne abbia riconosciuto la violazione determinante ai fini dell’annullamento.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla comunicazione dell’atto, ma il giudice ha escluso che la mancata notificazione della revoca incidesse sulla legittimità del diniego impugnato.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro subordinato sia stato validamente instaurato e che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; non è sufficiente il mero rilascio di un nulla osta all’ingresso.
  • Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato quando il nulla osta sia stato revocato perché mancavano originariamente i requisiti sostanziali o documentali per l’assunzione e l’ingresso regolare, anche se lo straniero sia entrato in Italia prima della conclusione dei controlli amministrativi.
  • L’omessa notificazione al lavoratore della revoca del nulla osta incide sui termini per impugnare tale revoca, consentendo eventualmente la rimessione in termini, ma non determina di per sé l’illegittimità del successivo diniego del permesso per attesa occupazione.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa vigente né fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
  • Ai fini del giudizio di legittimità del diniego, non assumono rilievo le nuove occasioni lavorative reperite dallo straniero successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di circostanze sopravvenute non valutabili per dimostrarne l’illegittimità originaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

Testo integrale

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