Cassazione Civile, Sentenza n. 10087/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La società aveva ottenuto, sotto riserva e per due anni, l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli indumenti usati provenienti dal territorio comunale di Scafati. In seguito alle risultanze della Banca nazionale antimafia relative alla sussistenza di cause interdittive previste dagli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, l’azienda comunale aveva disposto la risoluzione dell’affidamento. Il TAR Campania aveva ritenuto legittimo il provvedimento; il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello e dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 110 cod. proc. amm., con un unico motivo, lamentando denegata giustizia e violazione degli artt. 134 e 117 Cost., dell’art. 11 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, per la mancata rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente le lett. d) ed e) dell’art. 84, comma 4. Ha sostenuto che la disciplina dell’interdittiva fosse vaga e imprevedibile e incidesse sui diritti convenzionali di proprietà e di libera circolazione e associazione, potendo costringere l’impresa a cessare i rapporti con la pubblica amministrazione e a dismettere l’azienda. Ha chiesto la cassazione con rinvio al Consiglio di Stato perché rivalutasse i presupposti della rimessione, oppure la promozione dell’incidente di costituzionalità. L’ACSE, intimata, non ha svolto attività difensiva.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che, al di fuori delle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, la violazione di principi costituzionali o di matrice eurounitaria dedotta contro una decisione del giudice amministrativo configura un vizio di legittimità, non un motivo inerente alla giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite. L’interpretazione delle norme e la valutazione dei presupposti per promuovere un incidente di costituzionalità appartengono all’esercizio della funzione giurisdizionale e non integrano, di per sé, diniego di tutela né superamento dei limiti esterni della giurisdizione. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore della parte intimata che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Fuori dei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione – che ricorrono, il primo, quando la giurisdizione sia stata affermata in materia riservata al legislatore o all’amministrazione o sia stata negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare in assoluto oggetto di cognizione giurisdizionale, ed il secondo, quando la giurisdizione sia stata affermata su materia attribuita ad altra giurisdizione o negata sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici – il ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione non è ammissibile neppure quando si alleghi, come nella specie, la violazione di principi costituzionali o di matrice Eurounitaria, poichè anche siffatte violazioni danno luogo ad un vizio di legittimità (e non ad un motivo inerente alla giurisdizione) che deve trovare la propria soluzione all’interno di ciascuna giurisdizione.
Il ricorso alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso in presenza di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; la denuncia di violazioni costituzionali o eurounitarie, se non comporta tali difetti, prospetta un vizio di legittimità da far valere nell’ambito della giurisdizione competente.
art. 134 Cost.
La delibazione compiuta dal Consiglio di Stato in ordine all’insussistenza dei presupposti per promuovere il giudizio incidentale di costituzionalità costituisce interpretazione del sistema normativo vigente e legittima estrinsecazione della potestà giurisdizionale del giudice amministrativo in termini che non comportano nè il diniego di tutela giurisdizionale nè la violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
La valutazione del giudice amministrativo circa la sussistenza dei presupposti per sollevare una questione incidentale di costituzionalità è esercizio della funzione giurisdizionale e, in quanto tale, non determina di per sé diniego di giurisdizione né violazione dei suoi limiti esterni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il contributo ulteriore previsto dal comma 1-quater è commisurato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, quando dovuto.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda i difetti assoluti o relativi di giurisdizione, non gli errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale o processuale.
- La deduzione che una decisione del giudice speciale abbia violato principi costituzionali o di matrice eurounitaria non trasforma, da sola, la censura in un motivo inerente alla giurisdizione: se la contestazione riguarda il modo in cui il giudice ha interpretato il diritto o deciso la controversia, si tratta di un vizio di legittimità da far valere entro la giurisdizione competente.
- La valutazione del giudice amministrativo sulla ricorrenza dei presupposti per sollevare una questione incidentale di costituzionalità costituisce esercizio della funzione giurisdizionale e non integra, per ciò solo, né diniego di tutela né superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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