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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Catania, Sezione 3

per il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione dell'alloggio di servizio gratuito durante il periodo in cui il cap. Adolfo Donatiello ha svolto la funzione di Comandante del 16° NEC di Rieti, ovvero per il rimborso dei canoni corrisposti dal ricorrente nel medesimo periodo;

Giustizia amministrativa202400466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancata assegnazione dell'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico e conseguente sostenimento personale dei canoni di locazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione dell'alloggio di servizio gratuito per l'intero periodo in cui ha svolto l'incarico di Comandante del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti. Ha dedotto che l'incarico rientrava tra quelli cui spettava l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico (ASGI), previsto dagli artt. 363 e 383 del d.P.R. n. 90/2010, e che l'Amministrazione, pur avendo riconosciuto l'indisponibilità di alloggi demaniali e avviato la procedura per reperire un immobile sul mercato privato, non aveva completato l'iter di locazione passiva. Il ricorrente ha quindi stipulato personalmente un contratto di locazione, sostenendo canoni per complessivi euro 32.520,00, e ha qualificato la condotta amministrativa come inadempimento dell'obbligazione di assicurare l'alloggio, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il Ministero della Difesa ha eccepito l'inammissibilità della domanda per omessa impugnazione degli atti relativi al trasferimento e all'indisponibilità dell'alloggio, la percezione integrale dell'indennità di trasferimento, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'inesistenza dell'alloggio al momento del trasferimento e l'assenza di imputabilità del ritardo, dovuto al coinvolgimento di più amministrazioni e alla trattativa con il proprietario. In udienza ha inoltre eccepito genericamente la prescrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente la domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che essa non indicava puntualmente la decorrenza e che il diritto, di natura patrimoniale e derivante dal rapporto di servizio, era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla cessazione dell'incarico ai sensi dell'art. 2935 c.c.; il ricorso era quindi tempestivo. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata impugnazione degli atti presupposti, poiché la domanda aveva natura risarcitoria e si fondava sull'inadempimento di un'obbligazione, senza onere di previa impugnazione. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, distinguendo tra competenza decisionale del Ministero della Difesa e competenza contabile del Ministero dell'Interno; quest'ultimo è stato comunque ritenuto parte necessaria rispetto all'articolazione concreta dell'iter amministrativo. Ha respinto anche l'argomento fondato sulla percezione dell'indennità di trasferimento, ritenendo tale indennità non fungibile né incompatibile con il diritto all'alloggio di servizio. Nel merito, ha affermato che l'ASGI, pur collegata al rapporto di impiego, non è un beneficio patrimoniale ma uno strumento organizzativo volto a garantire la pronta reperibilità, l'efficienza dei servizi e la sicurezza. Per gli incarichi espressamente individuati dalla normativa, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di rendere effettivamente disponibile l'alloggio, anche mediante il reperimento di un immobile sul mercato privato quando manchino unità demaniali. La mancata disponibilità locale non equivale all'inesistenza assoluta dell'alloggio e, comunque, non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di attivarsi. Poiché la procedura era stata avviata ma non conclusa durante l'intero incarico, si è configurato un inadempimento ex art. 1218 c.c. L'Amministrazione non ha provato una causa non imputabile: le lungaggini burocratiche e la complessità dei rapporti interistituzionali costituiscono profili di organizzazione interna e non fatti esterni, imprevedibili e inevitabili. Il danno è stato provato mediante il contratto di locazione e le ricevute dei pagamenti; il TAR ha condannato le Amministrazioni intimate al pagamento di euro 32.520,00, oltre rivalutazione monetaria dalla produzione del danno alla decisione e interessi legali sulla somma rivalutata, nonché interessi fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state poste a carico dei Ministeri e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 363 d.P.R. 90/2010

    1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a) sono indicati nell’allegato A di cui all’articolo 383. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega.

    Per gli incarichi tassativamente individuati, l'Amministrazione deve rendere effettivamente disponibile l'alloggio ASGI; la materiale indisponibilità di alloggi demaniali non esclude il dovere di attivarsi, anche mediante reperimento sul mercato privato.

  • art. 383 d.P.R. 90/2010

    Individua, tramite l'allegato A, gli incarichi cui spettano gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; l'incarico di Comandante del Nucleo Elicotteri rientrava tra quelli aventi titolo.

  • art. 362 d.P.R. 90/2010

    Classifica gli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri in alloggi gratuiti connessi all'incarico (ASGI) e alloggi in temporanea concessione (ASTC).

  • art. 1218 c.c.

    La mancata assegnazione dell'alloggio spettante integra inadempimento dell'obbligazione gravante sull'Amministrazione e comporta responsabilità risarcitoria, salvo prova di una causa non imputabile.

  • art. 2946 c.c.

    La pretesa risarcitoria patrimoniale derivante dal rapporto di servizio è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per una prestazione continuativa connessa all'incarico, il termine decorre dalla cessazione dell'incarico.

  • art. 1 l. 86/2001

    L'indennità di trasferimento ha funzione diversa dall'alloggio di servizio: spetta ai militari trasferiti d'autorità e non esclude il rimborso dei canoni sostenuti per la mancata assegnazione dell'alloggio.

  • art. 162 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata richiamata per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenuta infondata poiché la competenza decisionale in materia di messa a disposizione dell'alloggio spetta al Ministero della Difesa, mentre al Ministero dell'Interno compete l'attività contabile.

Massime di principio

  • Quando un incarico militare rientra tra quelli cui la legge collega un alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico, l'assegnazione costituisce una posizione giuridica direttamente correlata al rapporto di servizio e l'Amministrazione ha l'obbligo di rendere effettivamente disponibile l'alloggio per garantire la pronta reperibilità, l'efficienza dei servizi e la sicurezza.
  • La clausola secondo cui l'alloggio è assegnato “ove esistenti” esclude l'obbligo di assegnazione immediata di un alloggio demaniale materialmente disponibile, ma non esonera l'Amministrazione dal dovere di attivarsi per assicurare comunque una soluzione abitativa idonea, anche mediante reperimento sul mercato privato.
  • La mancata conclusione della procedura di locazione passiva per ragioni organizzative, burocratiche o per il coinvolgimento di più amministrazioni non costituisce causa esterna, imprevedibile e inevitabile idonea a escludere l'imputabilità dell'inadempimento.
  • L'indennità di trasferimento e il diritto all'alloggio di servizio perseguono finalità diverse e non sono fungibili; la percezione dell'indennità non esclude il diritto al rimborso o al risarcimento dei canoni sostenuti personalmente per la mancata assegnazione dell'alloggio.
  • La domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento dell'obbligo di assicurare l'alloggio di servizio non richiede la previa impugnazione degli atti amministrativi relativi al trasferimento o alla disponibilità dell'alloggio.
  • Per una pretesa patrimoniale derivante dal rapporto di servizio e concernente una prestazione continuativa, la prescrizione ordinaria decennale decorre dalla cessazione dell'incarico, momento in cui il diritto può essere integralmente fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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