Sentenza del 04/11/2016 n. 22416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'accertamento Irpef relativo all'anno 1998, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato una plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda. In particolare, hanno sostenuto che il corrispettivo della cessione e il valore dell'avviamento non potessero essere automaticamente identificati nel valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, in assenza di ulteriori elementi probatori. Hanno inoltre denunciato l'illegittimità dell'accertamento induttivo fondato esclusivamente su tale valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la determinazione della plusvalenza basata unicamente sul valore definito ai fini dell'imposta di registro. Ha applicato retroattivamente il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, quale norma di interpretazione autentica, secondo cui l'esistenza di un maggior corrispettivo nelle cessioni di aziende non può essere presunta soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento del prezzo effettivamente percepito e della plusvalenza imponibile, decidendo anche sulle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 2 (TUIR)
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
La plusvalenza da cessione d'azienda deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente pattuito, al netto degli oneri accessori, e non semplicemente sulla base del valore utilizzato per l'imposta di registro.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per contestare l'automatica equiparazione tra il valore di cessione rilevante ai fini dell'imposta di registro e il corrispettivo imponibile ai fini della plusvalenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
La norma è stata richiamata in relazione all'accertamento induttivo, contestato perché fondato esclusivamente sul valore definito ai fini dell'imposta di registro e privo di ulteriori riscontri.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
La norma, qualificata come interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, esclude che il solo valore attribuito ai fini dell'imposta di registro possa provare l'esistenza di un maggiore prezzo o corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.
Legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2
È richiamata per fondare la natura di norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, e la conseguente applicazione retroattiva della nuova regola.
Massime di principio
- Nelle cessioni di azienda o di ramo d'azienda, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non dimostra da solo l'esistenza di un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il valore di registro come elemento indiziario, ma deve fornire ulteriori elementi per dimostrare il prezzo effettivamente percepito e la maggiore plusvalenza imponibile.
- Il contribuente non è tenuto a superare una presunzione automatica fondata esclusivamente sul valore di registro; la quantificazione della plusvalenza deve essere verificata sulla base del corrispettivo reale e della documentazione disponibile.
- La regola interpretativa introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha efficacia retroattiva e può applicarsi anche a cessioni e accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Quando un giudice tributario conferma un accertamento fondato soltanto sul valore di registro, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame del prezzo effettivo e degli altri elementi rilevanti.
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