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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26536/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione e da un successivo atto di precetto in rinnovazione. L'ingiunto ha proposto opposizione deducendo: (i) invalidità della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, perché eseguita in un indirizzo in Italia che non coincideva con la sua residenza o domicilio effettivi, essendo egli residente in Svizzera da anni; (ii) inesistenza o estinzione del credito, assumendo di avere già versato al creditore una somma rilevante e di avere ottenuto quietanza di saldo. Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo perché non era stata provata né l'irregolarità della notifica né il momento della conoscenza effettiva del decreto; ha poi dichiarato inammissibile anche l'opposizione al precetto perché fondata su fatti e vizi anteriori alla formazione del titolo, da far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In appello la decisione è stata confermata, ritenendosi che l'atto fosse stato notificato validamente nel domicilio dichiarato in un contratto notarile e che, comunque, l'appellante avesse avuto conoscenza del decreto ben prima dell'opposizione tardiva, anche per le trattative bonarie intercorse tra le parti. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 5, L. n. 890/1982 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la notifica a mezzo posta non era valida perché il piego non era stato consegnato personalmente al destinatario, residente all'estero, né era stata inviata la raccomandata informativa; ha inoltre insistito sul fatto che la Corte territoriale non avrebbe affrontato correttamente il tema della tardiva conoscenza del decreto e del conseguente diritto a proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non scalfisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava su due autonome rationes: da un lato la regolarità della notificazione eseguita nel domicilio dichiarato dal destinatario in un atto negoziale, dall'altro la prova che il destinatario avesse comunque acquisito piena conoscenza del decreto ingiuntivo in tempo utile e che quindi mancassero i presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. La Corte ha ribadito che chi vuole avvalersi dell'opposizione tardiva deve allegare e provare non solo l'irregolarità della notifica, ma anche il fatto che, proprio per tale irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di opporsi nei termini. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stata però applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se l'ingiunto provi che l'irregolarità della notificazione gli ha impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione nei termini.

  • art. 645 c.p.c.

    La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere fatta valere con l'opposizione ordinaria al decreto; non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio per contestare vizi della notifica del decreto ingiuntivo già rilevanti nel giudizio monitorio.

  • art. 617 c.p.c.

    I vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti come opposizione agli atti esecutivi quando avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di opposizione al decreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata prospettata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque affrontato il tema decisivo della conoscenza del decreto e della ritualità della notifica.

  • art. 7, comma 5, L. n. 890/1982

    Il ricorrente ne ha denunciato la violazione per mancato invio della raccomandata informativa, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertamento di fatto sulla validità della notifica e sulla successiva conoscenza dell'atto.

  • art. 139, ultimo comma, c.p.c.

    La notifica può essere eseguita nel domicilio dichiarato quando il destinatario non ha residenza o dimora nel territorio nazionale, essendo noto il comune di riferimento.

  • art. 142 c.p.c.

    La notifica all'estero è necessaria solo se il destinatario è privo di domicilio nello Stato; nel caso esaminato il domicilio dichiarato in Italia rendeva legittima la notificazione interna.

  • art. 43, primo comma, c.c.

    Il domicilio coincide con il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; il domicilio dichiarato nel contratto è stato valorizzato ai fini della notificazione.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    L'eventuale vizio della notifica è sanato per raggiungimento dello scopo quando risulti che l'atto ha comunque raggiunto la sua finalità, ossia la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in esito alla procedura accelerata con proposta del consigliere relatore; il ricorso, deciso in conformità alla proposta, ha determinato le conseguenze previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo va fatta valere, di regola, con l'opposizione ordinaria al decreto; se il vizio ha impedito la conoscenza tempestiva del provvedimento, il rimedio è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non l'opposizione esecutiva.
  • Per proporre validamente opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, l'ingiunto deve allegare e provare non solo l'irregolarità della notificazione, ma anche il nesso causale tra tale irregolarità e la mancata conoscenza tempestiva del decreto.
  • La notifica eseguita nel domicilio dichiarato dal destinatario in un atto negoziale può essere ritenuta valida quando quel luogo corrisponde al domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c. o, comunque, quando il destinatario non abbia residenza o dimora in Italia.
  • La contestazione della ritualità della notifica mediante sola produzione di risultanze anagrafiche non è sufficiente se il giudice di merito accerta, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, la concreta esistenza di un diverso domicilio o di una successiva conoscenza dell'atto.
  • L'eventuale vizio formale della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando risulti che il destinatario abbia comunque conosciuto il contenuto dell'atto in tempo utile o comunque prima della proposizione del rimedio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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