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Sentenza

Sentenza n. 10883/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della nota Prot. CA/2025/0231593 del 27/11/2025 del Municipio Roma I Centro U.O. Amministrativa e Affari Generali Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche (C.A.Р.) a firma del Direttore, recante l'oggetto: “Piano del commercio su area pubblica - Bandi di gara 2025 - Esito CD S 25.11.2025”; - della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CA/3041/2025 del 23/12/2025 numero protocollo CA/249073/2025 del 23/12/2025, del Municipio Roma I U.O. Amministrativa E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.), EDICOLE, notificata a mezzo PEC il 23/12/2025, recante l'oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025. Disposizioni applicative”, nella parte in cui dichiara “l'incompatibilità del posteggio isolato fisso alimentare di piazza della Città Leonina”, nonché di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.

Giustizia amministrativa202601840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota municipale del 27 novembre 2025 e determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025, nella parte in cui dichiarano incompatibile il posteggio isolato fisso alimentare di piazza della Città Leonina e ne prospettano la ricollocazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione per l'occupazione del posteggio e dedotto titolare anche di un permesso di costruire relativo al chiosco, ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha dichiarato incompatibile la postazione perché situata a meno di 50 metri dalle Mura Vaticane o urbane, richiamando il Piano municipale del commercio su area pubblica e prospettando la ricollocazione in altre sedi. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della deliberazione capitolina n. 101/2023, del principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa e dell'art. 3 l. n. 241/1990; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione apparente, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, per avere l'Amministrazione disconosciuto titoli concessori ed edilizi precedentemente rilasciati; illegittima sovrapposizione tra pianificazione commerciale e regime dei titoli edilizi e demaniali; insussistenza di una distanza minima di 50 metri prevista dalla disciplina vigente; violazione del legittimo affidamento, della proporzionalità, della ragionevolezza e dell'iniziativa economica privata; violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione; mancata comparazione tra la sede storica e le alternative proposte, anche quanto a flussi pedonali, visibilità, accessibilità e bacino di utenza; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e dei doveri di correttezza, buona fede e imparzialità. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione municipale n. 34/2025, che aveva approvato il Piano del commercio e soppresso la postazione, sostenendo che la determinazione dirigenziale fosse un atto meramente applicativo, nonché per carenza di interesse in ragione della scadenza della concessione al 31 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha esaminato in via preliminare l'eccezione relativa alla mancata impugnazione dell'atto presupposto e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che la lesione concreta e attuale derivasse direttamente dal Piano municipale del commercio, che aveva soppresso la postazione del ricorrente e approvato la relativa mappatura, mentre la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 costituiva mera attuazione del Piano. Poiché il Piano non era stato impugnato tempestivamente, il ricorrente non poteva contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione del solo atto applicativo. Il giudice ha precisato che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto immediatamente lesivo rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale e che non è consentita la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa. La clausola di stile riferita a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non è stata ritenuta idonea a ricomprendere la deliberazione, poiché l'oggetto dell'impugnazione deve essere individuato in modo inequivoco sulla base dell'epigrafe, del contenuto complessivo del ricorso e dei motivi. Le ulteriori censure di merito non sono state esaminate. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente per la mancata comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale; le relative censure non sono state esaminate.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla dedotta violazione dei principi di correttezza e affidamento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando la lesione concreta e attuale deriva direttamente da un atto presupposto immediatamente lesivo, il destinatario deve impugnare tempestivamente tale atto; l'impugnazione del solo atto consequenziale meramente applicativo è inammissibile.
  • Un atto applicativo non può essere validamente impugnato per vizi derivati dall'atto presupposto non impugnato, quando quest'ultimo non ha natura normativa e non è quindi disapplicabile incidentalmente dal giudice amministrativo.
  • La clausola generica con cui si estende l'impugnazione a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non identifica inequivocabilmente l'oggetto della domanda e non sostituisce l'impugnazione specifica dell'atto presupposto.
  • L'individuazione degli atti impugnati deve essere ricavata dalla volontà effettiva del ricorrente, desunta dall'epigrafe, dal contenuto complessivo del ricorso e dai motivi dedotti; tuttavia, tale criterio non consente di ritenere impugnato un atto presupposto non specificamente individuato quando le censure sono rivolte soltanto all'atto applicativo.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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