Cassazione Penale, Sentenza n. 34967/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per furti continuati (art. 81, 624 e 625 n.2 c.p.) commessi tra il 24/07/2012 e il 07/08/2012: (1) censura della valutazione probatoria e della presunta attribuzione a Manno di condotte riconducibili a Santino Scopazzo, lamentando uso di un compendio indiziario incerto e contraddizioni fra filmati, bolle di consegna e tipologia di materiale; (2) vizio di motivazione per insufficienza del compendio indiziario; (3) vizi nel trattamento sanzionatorio: contestazione dell'aumento per recidiva (art. 63, comma 4 c.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 2 c.p. connessa ad alcune imputazioni, mancata riconoscimento del vincolo di continuazione con precedente sentenza irrevocabile per mancata produzione della copia della sentenza stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, rilevando l'improcedibilità del censurare valutazioni di merito e della valutazione del compendio indiziario in sede di legittimità (vietato rinnovare il giudizio sulla prova). Sul terzo motivo ha confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva già ridotto l'aumento per recidiva entro il limite di un terzo (art. 63, comma 4 c.p.), aveva motivatamente negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi utili e per il comportamento processuale negativo, aveva mantenuto l'aggravante di cui all'art. 625 comma 2 c.p. in relazione ai furti accertati con forzatura della porta antipanico, e aveva legittimamente rigettato il riconoscimento della continuazione per mancata produzione della copia della sentenza passata in giudicato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Decisione del 12/07/2022.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come riferimento alla continuazione di reati nel capo di imputazione; la Corte ha valutato la continuazione secondo il diritto vigente in connessione con la produzione documentale richiesta.
art. 624 c.p.
Norma relativa al delitto di furto: è la fattispecie prospettata a carico dell'imputato e sulla quale si sono basate le valutazioni di merito.
art. 625 n.2 c.p.
Circostanza aggravante (es. uso di effrazione/forzatura): la Corte ha ritenuto legittimo il suo mantenimento per i furti accertati tramite forzatura della porta antipanico.
art. 63 comma 4 c.p.
Disciplina dell'aumento di pena per recidiva: la Corte d'appello ha applicato l'aumento entro il limite di un terzo e la Cassazione ha ritenuto corretta tale determinazione, riducendo il quantum come già fatto in appello.
art. 192 c.p.p.
Norma sulle prove e loro valutazione: il ricorrente ha invocato violazioni nell'applicazione, ma la Cassazione ha ricordato che le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio non sono reclamabili in Cassazione se mirano a rinnovare il giudizio di merito.
art. 533 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso (contestazione procedurale), ma la Corte ha ritenuto le doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità.
art. 606 comma 1, lett. e) e lett. c) c.p.p.
Limiti di ammissibilità del motivo in Cassazione: la Corte ha applicato tali limiti per escludere la valutazione delle doglianze che implicherebbero una nuova lettura del materiale probatorio o che elidono i confini del sindacato di legittimità.
art. 133 c.p.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto assenti elementi ai sensi di questa norma per riconoscere attenuanti generiche.
art. 186 disp. att. c.p.p.
Norma applicabile alla fase esecutiva (produzione della documentazione): la Corte ha osservato che non è derogabile l'onere dell'imputato, in giudizio di cognizione, di produrre copia della sentenza già passata in giudicato per ottenere il riconoscimento della continuazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o della valutazione delle prove: le doglianze che in sostanza chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- Le impugnazioni fondate sulla presunta errata attribuzione di condotte tra cooperatori devono essere valutate nei gradi di merito; in Cassazione valgono solo se si deduce un vizio giuridico o formale nella motivazione.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati è necessario produrre copia della sentenza irrevocabile; l'onere probatorio grava sul difensore che richiede la continuazione in sede di cognizione.
- L'aumento di pena per recidiva può essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 63 c.p.; la riduzione operata dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se motivazionalmente viziata.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi concreti ai sensi dell'art. 133 c.p.; l'assenza di tali elementi e il cattivo comportamento processuale possono legittimamente determinare il diniego.
- La conferma di circostanze aggravanti (es. forzatura) è subordinata alla prova specifica; se il giudice di merito trova sussistenza, tale valutazione non è rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di pagamento alla cassa delle ammende; è prassi consolidata nella procedura penale di legittimità.
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