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Sentenza

Sentenza n. 1504/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 175/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5553/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Torino che ordinava l’accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale complessivo di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente, riferito agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla pronuncia posta in esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto a quanto disposto dal giudicato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in euro 400,00, oltre accessori di legge, tenendo conto dei parametri applicabili alle cause di valore inferiore a euro 1.100,01, della dimidiazione prevista dal d.m. n. 55/2014, della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dall’Amministrazione nell’esecuzione degli accrediti sulle carte docenti. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché la rifusione del contributo unificato ove versato. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei compensi professionali determinati secondo i parametri ministeriali.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È utilizzata per la liquidazione del compenso professionale nelle cause di valore inferiore a euro 1.100,01.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione alla pretesa consacrata nel giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione alle spese anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza avente valore economico contenuto, il giudice può considerare i parametri ministeriali applicabili, la loro eventuale dimidiazione, la serialità della controversia e le concrete difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione materiale dei giudicati, senza escludere la rifusione del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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