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Sentenza

Sentenza n. 4168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno. Il diniego era stato fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di percosse, divenuta irrevocabile nel 2007, sulla mancata dichiarazione di tale precedente nella domanda di cittadinanza e su un procedimento penale per maltrattamenti successivamente archiviato. In appello è stato dedotto che il precedente era unico, risalente, di modesta gravità ed estinto; che il procedimento per maltrattamenti non aveva avuto seguito; che l’Amministrazione non aveva bilanciato il precedente penale con la situazione personale, lavorativa e familiare dell’interessato, invalido civile e padre di un figlio minore gravemente disabile; che il provvedimento era carente di motivazione e lesivo degli artt. 3, 29 e 31 Cost. e dell’art. 8 CEDU; nonché che non era stata considerata la funzione rieducativa della pena e l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il diniego ministeriale. Il Collegio ha escluso anzitutto la rilevanza del procedimento per maltrattamenti, perché archiviato nel 2006 e, soprattutto, perché riguardava la moglie dell’appellante e non l’interessato. Quanto al precedente per percosse, il giudice ha ribadito che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 comporta un’ampia valutazione discrezionale dell’effettiva e complessiva integrazione dello straniero, ma ha precisato che tale discrezionalità non consente un esame sommario, superficiale o incompleto, limitato a fatti penali risalenti. L’Amministrazione deve contestualizzare il precedente nella complessiva condizione di vita del richiedente, considerando i legami familiari, l’attività lavorativa, il radicamento sociale e la condotta complessiva. Nel caso concreto, l’unico precedente era divenuto irrevocabile oltre dieci anni prima del decreto, risultava estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e non era, da solo, sufficiente a dimostrare la mancata integrazione sociale. Neppure l’omessa dichiarazione del precedente poteva fondare autonomamente il diniego in assenza di una valutazione complessiva. L’annullamento è disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori; l’appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione amministrativa ampia sull’effettiva e complessiva integrazione dello straniero, esercitata però attraverso un esame completo e contestualizzato della sua condizione personale e sociale.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L’estinzione del reato derivante dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce una circostanza rilevante nella valutazione del precedente penale e impedisce che esso venga considerato, da solo, dimostrativo della mancata integrazione sociale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dall’appellante in relazione alla necessità di una valutazione non discriminatoria e adeguatamente ponderata della sua situazione personale.

  • art. 29 Cost.

    Invocato dall’appellante a tutela della situazione familiare rilevante ai fini della valutazione complessiva della domanda di cittadinanza.

  • art. 31 Cost.

    Invocato dall’appellante in relazione alla tutela della famiglia e del figlio minore gravemente disabile.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dall’appellante in relazione alla tutela della vita privata e familiare.

  • art. 133 t.u. 115/2002

    Richiamato per disporre il pagamento delle spese di lite liquidate a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione non può fondare il diniego sulla mera esistenza di un precedente penale risalente, senza contestualizzarlo nella complessiva condizione personale, familiare, lavorativa e sociale del richiedente.
  • Un unico precedente penale, divenuto irrevocabile oltre dieci anni prima del provvedimento e successivamente estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., non è di per sé sufficiente a dimostrare la mancata integrazione dello straniero nel tessuto sociale.
  • L’omessa dichiarazione di un precedente penale non può autonomamente giustificare il diniego della cittadinanza quando l’Amministrazione non abbia svolto una valutazione complessiva della situazione sociale e familiare dell’interessato.
  • Nell’esercizio del potere discrezionale in materia di cittadinanza, l’Amministrazione deve effettuare una valutazione effettiva, complessiva e bilanciata; un esame sommario, superficiale o incompleto dei precedenti penali integra un difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Fatti penali riferibili a soggetti diversi dal richiedente non possono essere posti a fondamento del diniego della cittadinanza nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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