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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo IACP impugnava l'avviso di accertamento ICI 2004 relativo a 48 alloggi, chiedendo il riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (detrazione per abitazione principale) per ciascuna unità abitativa. La CTR aveva riconosciuto la detrazione richiamando l'ordinanza della Cassazione (n. 5285/13) che, per i periodi anteriori al 1.1.2008, escludeva l'esenzione totale e riconosceva invece la riduzione prevista dalla norma per gli alloggi "regolarmente assegnati", presunti tali salvo prova contraria dell'ente impositore. Il Comune di Ischia ha proposto ricorso in cassazione sostenendo, in sintesi, che la detrazione non poteva essere riconosciuta in assenza di una esplicita richiesta formale dello IACP e denunciando violazioni di norme e circolari richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, per i periodi anteriori al 1.1.2008, agli immobili degli IACP non spettava l'esenzione ma la riduzione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e che esiste una presunzione iuris tantum che gli alloggi siano "regolarmente assegnati". Tale presunzione opera in favore del contribuente/IACP e grava sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria (ovvero di dimostrare l'irregolare gestione o mancata assegnazione). Di conseguenza la detrazione è stata riconosciuta anche in assenza di una richiesta formale dello IACP e l'avviso di accertamento annullato in ragione della necessità di riliquidazione. Il Comune è stato condannato al rimborso delle spese (Euro 5.000,00 oltre oneri) e al pagamento di contributi di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8

    Prevede la detrazione/riduzione d'imposta per le unità adibite ad abitazione principale; per il periodo antecedente al 1.1.2008 è applicabile come riduzione per gli alloggi degli IACP regolarmente assegnati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3, 10

    Richiamati nel motivo di ricorso; la Cassazione ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta formale alla luce della presunzione di regolare assegnazione.

  • D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3 (conv. L. n. 126/2008)

    Introduce, a partire dal 1.1.2008, la possibilità di totale esenzione per gli immobili degli enti citati; fatto che distingue i periodi anteriori (riduzione) da quelli successivi (esenzione).

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Norma citata nel ricorso; la Corte ha osservato che il Comune non ha indicato dove e quando avesse sollevato specificamente la questione procedurale, ritenendo inammissibile la censura non tempestivamente sollevata.

  • Circolare n. 118 del 7.6.2000 del Ministero delle Finanze

    Richiamata nel ricorso; non ha inciso sulla decisione della Corte che ha privilegiato la presunzione giurisprudenziale di regolare assegnazione.

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95 e L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 54

    Attribuiscono al Sindaco la competenza ad emettere il provvedimento di assegnazione (verificando la regolarità della procedura), pur restando gli alloggi nel patrimonio indisponibile dell'IACP; ciò chiarisce il meccanismo amministrativo dell'assegnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei casi temporalmente applicabili; la Corte ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 5285/2013

    Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano "regolarmente assegnati"

    Giurisprudenza della Cassazione che crea una presunzione iuris tantum a favore degli IACP: salvo prova contraria dell'ente impositore, gli alloggi devono essere considerati regolarmente assegnati e quindi idonei alla riduzione/detrazione.

  • Sez. 5, Sentenza n. 6556 del 2012 (Corte di Cassazione)

    Conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la presunzione di regolare assegnazione degli alloggi pubblici e grava sull'ente impositore l'onere di provare il contrario.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 7085/1995; Sez.2 n. 7269/2003)

    Richiamate per chiarire che, pur spettando al Sindaco le funzioni di assegnazione, gli alloggi restano patrimonio degli IACP che conservano la gestione.

Massime di principio

  • Per gli alloggi di enti pubblici per l'edilizia residenziale (es. IACP) esiste una presunzione iuris tantum che siano "regolarmente assegnati": ciò favorisce il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (riduzione/detrazione) salvo prova contraria dell'ente impositore.
  • La detrazione/riduzione per la prima abitazione disciplinata dall'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992 può essere riconosciuta anche in assenza di una formale richiesta del soggetto gestore quando opera la presunzione di regolare assegnazione; non si tratta di un beneficio automatico ex lege, ma di un diritto che sussiste in mancanza della prova contraria.
  • Il Comune (ente impositore) ha l'onere di provare che gli alloggi non sono regolarmente assegnati o che sussistono circostanze che escludono l'agevolazione (es. inagibilità, mancata assegnazione), e tale prova deve essere specifica e tempestiva.
  • Per i periodi antecedenti al 1.1.2008 si applica la riduzione prevista dalla disciplina ICI (art. 8 D.Lgs. 504/1992); solo dal 1.1.2008, per effetto del D.L. n. 93/2008 conv. L. n. 126/2008, può operare la completa esenzione per taluni immobili pubblici.
  • La riduzione del 50% per fabbricati inagibili/inabitabili richiede prova tecnica (perizia dell'ufficio tecnico comunale); non è lecito presumere l'inagibilità come si presume la regolare assegnazione.
  • Le questioni procedurali e le eccezioni relative all'applicabilità normativa devono essere sollevate tempestivamente nel processo; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili dalla Corte.

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