Sentenza n. 8788/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna, sostituito nelle more da un diniego espresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione sull'istanza presentata il 25 marzo 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Ministero, nelle more del giudizio, ha adottato il 28 aprile 2026 un provvedimento espresso di diniego, depositato in giudizio il giorno successivo. È quindi venuto meno il presupposto dell'azione avverso il silenzio, poiché al momento della decisione non persisteva più l'inerzia amministrativa e la ricorrente non avrebbe potuto conseguire ulteriore utilità da una pronuncia sul silenzio. Il giudice ha precisato che la condanna a provvedere ex art. 117 c.p.a. presuppone la perdurante inerzia dell'amministrazione fino alla decisione; l'adozione di un provvedimento espresso nelle more determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l'adozione del provvedimento prima della proposizione del ricorso comporta carenza originaria dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere
L'azione avverso il silenzio richiede che l'inerzia amministrativa perduri fino al momento della decisione; l'adozione nelle more di un provvedimento espresso elimina l'interesse alla pronuncia sul silenzio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, nelle more del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento e la condanna dell'amministrazione a provvedere ex art. 117 c.p.a. presuppongono che l'inerzia persista al momento della decisione giudiziale.
- Se l'amministrazione adotta un provvedimento espresso in risposta all'istanza nelle more del giudizio sul silenzio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché viene meno l'utilità di una pronuncia dichiarativa e conformativa sull'inerzia.
- Se il provvedimento espresso è adottato prima della proposizione del ricorso, la relativa domanda è priva originariamente dell'interesse ad agire; se è adottato dopo la proposizione, l'esito è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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