Cassazione Civile, Ordinanza n. 15879/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da un soggetto che contestava il diritto della controparte di procedere in executivis nei suoi confronti sulla base di un decreto ingiuntivo del 1990, deducendo che il credito fosse prescritto. Dopo una prima decisione favorevole all'opponente, il giudizio era stato rimesso al primo giudice dalla Corte d'appello per nullità della pronuncia. Nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di Grosseto, la controparte eccepiva litispendenza rispetto a un diverso giudizio pendente tra le stesse parti, instaurato davanti al Tribunale di Firenze e avente ad oggetto la medesima domanda di accertamento della prescrizione del credito. Il Tribunale di Grosseto dichiarava la litispendenza e cancellava la causa dal ruolo, ritenendo irrilevante la successiva definizione del giudizio fiorentino. Il ricorrente impugnava tale ordinanza con regolamento di competenza, sostenendo in sostanza che la litispendenza non sussistesse più al momento della decisione perché il giudizio preventivamente instaurato si era già definito con sentenza passata in giudicato; la Corte valorizza anche l'ammissione della controparte circa l'irrevocabilità della sentenza fiorentina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la litispendenza deve essere verificata al momento della decisione e richiede che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente e non definito con giudicato. Poiché dagli atti emergeva l'esplicita ammissione della resistente circa l'intervenuta formazione del giudicato sulla sentenza della Corte d'appello di Firenze, mancava il presupposto per dichiarare la litispendenza. L'ordinanza del Tribunale di Grosseto è stata quindi annullata e il giudizio è stato disposto prosegua davanti al Tribunale di Grosseto, anche per la decisione sulle spese di legittimità, rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, c.p.c.
Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta per contestare il diritto della controparte di procedere esecutivamente sulla base del titolo monitorio.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nel precedente passaggio processuale per il rinvio al primo giudice a seguito di dichiarazione di nullità della pronuncia di primo grado.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nei termini ivi previsti.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Indicata come fonte della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza; la sua mancanza è stata ritenuta superabile dall'esplicita ammissione della controparte.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per affermare che la sentenza di appello non era più impugnabile per decorso del termine lungo.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla resistente per sostenere l'efficacia del giudicato sulla domanda già decisa con sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone che, al momento in cui il giudice decide, il giudizio preventivamente instaurato sia ancora pendente e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.
- Ai fini della verifica della litispendenza non è sufficiente guardare alla sola pendenza storica del primo giudizio al momento della proposizione della seconda causa; occorre accertare lo stato del procedimento alla data della decisione sulla litispendenza.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza può essere data anche mediante un'equipollente esplicita ammissione della controparte, non essendo sufficiente la mera non contestazione.
- Quando una parte riconosce che il giudizio preventivamente instaurato si è concluso con giudicato, viene meno il presupposto processuale della litispendenza e non può essere mantenuta la declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo.
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