Ordinanza n. 254/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, di estremi non noti, che aggiudica ad A.V. Studio S.r.l. il lotto 1 (Cig B467D518FC) della “gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di installazione, su cinque lotti di gara, di contatori statici smart wireless m-bus e lorawan”, dell’inerente “Comunicazione di aggiudicazione definitiva” 21.3.2025 prot. n. 4184/25/DM, dell’“Avviso esiti gara” 17.1.2025 prot. n. 712/25/CR e della “Comunicazione di aggiudicazione Lotti 1,2 e 3” 17.1.2025 prot. n. 705/25/DM, dei verbali di gara, della nota 10.2.2025 prot. n. 1944/25/DM di conferma degli esiti di gara dopo nuova istruttoria, oltre che dei provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, in parte qua, il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto parti amministrativa e tecnica, lo schema di contratto, il cronoprogramma, l’elenco prezzi unitari, il modello di DGUE, gli schemi di domanda di partecipazione e di dichiarazione di partecipazione aggregata, il modulo presentazione offerta economica e le dichiarazioni PNRR, nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto nelle more stipulato tra Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. - S.Ec.Am (Secam) e Av Studio S.r.l., e per il subentro di Sologas S.r.l. nella sua esecuzione; fatta salva la domanda risarcitoria per equivalente dei danni arrecatigli da provvedimenti e comportamenti comunali impugnati, oltre che per l’emanazione di tutte le misure ex art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a. per assicurare l’attuazione del giudicato, ivi inclusa la nomina di commissario ad acta; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sologas il 7.5.2025: dell’Estratto notarile del verbale di C.d.A. di Secam del 17.3.2025 di autorizzazione a procedere con l’aggiudicazione della gara per il lotto 1 in esame e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusa la “nota Prot. n. 3881/25/DM del 17 marzo 2025 a firma del Responsabile Unico del Progetto”; nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto nelle more stipulato tra Secam e Av Studio S.r.l., e per il subentro di Sologas S.r.l. nella sua esecuzione; fatta salva la domanda risarcitoria per equivalente dei danni arrecatigli da provvedimenti e comportamenti impugnati, oltre che per l’emanazione di tutte le misure ex art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a. per assicurare l’attuazione del giudicato, ivi inclusa la nomina di commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della gara e relativi atti, inclusa la deliberazione del Consiglio di amministrazione e la proposta di aggiudicazione del Responsabile unico del progetto
Esito
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 della gara bandita da Secam, nonché gli atti connessi e presupposti, chiedendo anche la caducazione del contratto, il subentro e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2025, con cui era stata deliberata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicataria, e ha chiesto il deposito integrale della nota del Responsabile unico del progetto del 17 marzo 2025, richiamata nel verbale quale proposta di aggiudicazione ma riprodotta solo parzialmente e con omissis. La stazione appaltante si è opposta sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre un ricorso per accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. e che il contenuto della nota fosse già conoscibile dal verbale depositato.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di acquisizione documentale e ha ordinato a Secam di depositare entro sette giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza la versione integrale della nota del Responsabile unico del progetto del 17 marzo 2025, limitatamente alle parti relative alla gara oggetto del giudizio. Il Collegio ha ritenuto che la nota, contenendo la proposta di aggiudicazione sottoposta all’organo deliberativo, fosse non soltanto richiamata nell’atto impugnato, ma anche presupposta rispetto alla decisione di aggiudicare. La produzione degli atti richiamati e presupposti costituisce un obbligo legale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., autonomo e distinto dagli eventuali poteri istruttori del giudice; pertanto, la ricorrente non era tenuta a proporre un separato ricorso per accesso. Non sono state ravvisate specifiche ragioni di riservatezza o altri impedimenti all’esibizione integrale. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026; nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento dell’aggiudicazione o sulle domande di caducazione, subentro e risarcimento.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili
L’amministrazione resistente ha un obbligo legale di depositare il provvedimento impugnato e gli atti richiamati o presupposti, anche indipendentemente da una specifica esigenza istruttoria del giudice.
artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni sui poteri istruttori del giudice, ma l’ordine di deposito è fondato direttamente sull’obbligo di produzione previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
art. 116 c.p.a.
Non è necessario proporre un separato ricorso per accesso quando il documento richiesto rientra tra gli atti che l’amministrazione è obbligata per legge a depositare nel giudizio ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- L’amministrazione resistente deve depositare in giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli atti in esso citati e quelli presupposti, sulla cui base si è formata la determinazione amministrativa.
- La proposta di aggiudicazione richiamata e sottoposta all’organo competente a deliberare l’aggiudicazione costituisce atto presupposto e citato del provvedimento finale e deve essere prodotta in giudizio nelle parti pertinenti alla gara controversa.
- L’obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti richiamati e presupposti dal provvedimento impugnato è autonomo rispetto ai poteri istruttori del giudice e non richiede che il giudice disponga previamente specifici incombenti istruttori.
- Il concorrente che chieda la produzione di un documento rientrante nell’obbligo di deposito previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. non è tenuto a proporre un separato ricorso per accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.
- La mancata allegazione di specifiche esigenze di riservatezza o di altri impedimenti giustificati non consente alla stazione appaltante di omettere il deposito integrale dell’atto presupposto, fermo il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati e riservatezza.
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