Sentenza del 23/11/2018 n. 30353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava un avviso di accertamento relativo al 2006, con recupero dell’IVA e applicazione delle sanzioni per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, riguardanti acquisti di materie plastiche da una società sammarinese. Deduceva, tra l’altro, la nullità dell’avviso per omessa allegazione o mancata conoscibilità dei documenti utilizzati dall’Amministrazione, nonché l’omessa pronuncia della CTR su tale eccezione e sull’applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole in materia di deducibilità dei costi. Contestava inoltre il mancato rilievo dato all’assoluzione penale definitiva del legale rappresentante e l’assenza di prova della sua consapevolezza della frode IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR non aveva esaminato due eccezioni ritualmente proposte: la violazione degli obblighi di motivazione e conoscibilità dell’avviso di accertamento e l’applicazione della disciplina retroattiva favorevole sui costi fiscalmente deducibili. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato comportava la nullità della sentenza. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa IVA.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La CTR deve esaminare tutte le questioni ritualmente sottoposte dalle parti; l’omessa pronuncia su un’eccezione decisiva determina la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l’altro, dalla violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
L’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e, quando fondato su atti richiamati, deve consentire al contribuente di conoscerne il contenuto, secondo i presupposti previsti dalla legge.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina i requisiti di motivazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi.
Art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiede una motivazione idonea degli accertamenti IVA e la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
Art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, e art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993
Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo il mancato rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure l’utilizzo diretto per un delitto non colposo
La disciplina, avente efficacia retroattiva in bonam partem, consente in linea generale la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche in operazioni soggettivamente inesistenti, purché rispettino i requisiti fiscali e non siano direttamente collegati alla commissione di un delitto non colposo. La norma non si applica al recupero dell’IVA.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000
Riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’assoluzione penale definitiva può essere rilevante nel giudizio tributario, ma deve essere esaminata e valutata dal giudice fiscale.
Art. 530 c.p.p.
La sentenza definitiva di assoluzione, se fondata sull’insussistenza del fatto o sulla non responsabilità dell’imputato, può comportare il rimborso delle maggiori imposte derivanti dalla precedente indeducibilità dei costi, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
Massime di principio
- Il giudice tributario deve pronunciarsi su tutte le eccezioni e domande ritualmente proposte; l’omissione su una questione potenzialmente decisiva comporta la cassazione della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Un avviso di accertamento fondato su documenti o verifiche svolte nei confronti di terzi deve consentire al contribuente di conoscere concretamente gli elementi utilizzati dall’Amministrazione, mediante allegazione o valido richiamo a documenti già conosciuti o legalmente conoscibili.
- La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti va distinta dal diritto alla detrazione dell’IVA: la disciplina favorevole sui costi non si estende automaticamente all’IVA.
- Per negare la detrazione IVA in presenza di una frode, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta; non è sufficiente, da sola, l’irregolarità del fornitore.
- L’assoluzione penale definitiva non determina necessariamente l’automatica caducazione dell’accertamento tributario, ma costituisce un elemento rilevante che il giudice tributario deve esaminare, soprattutto quando riguarda gli stessi fatti contestati.
- La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non equivale a una vittoria definitiva sul merito: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, che dovrà valutare le eccezioni ignorate e, se necessario, anche il merito della pretesa fiscale.
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