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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02444/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall’Ufficio a un’istanza di definizione agevolata relativa all’anno d’imposta 2003, presentata per regolarizzare versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici che avevano colpito la Provincia di Catania nel 2002. La contribuente aveva impugnato il diniego e i giudici di merito avevano accolto la sua tesi, ritenendo applicabile la sospensione prevista dall’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 anche alle rate dovute a seguito di una precedente istanza di condono ex art. 9-bis l. n. 289/2002. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della disciplina europea in materia di IVA (IV direttiva n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22, come interpretata dalla Corte di giustizia), nonché degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione europea richiamata in atti, oltre che dei regolamenti UE citati, sostenendo in sostanza che il beneficio non fosse legittimamente riconoscibile in quanto relativo a un condono in materia di IVA e, quindi, incompatibile con il diritto dell’Unione; ha inoltre invocato il principio di neutralità fiscale connesso al debito IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione. Ha affermato che l’art. 9-bis l. n. 289/2002, nella parte in cui consente di definire controversie fiscali evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato o omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato perché contrario agli obblighi derivanti dalla disciplina unionale sull’IVA, come interpretata dalla Corte di giustizia. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui misure di condono, anche se cd. clemenziali, possono incidere in modo significativo sulla corretta riscossione dell’imposta e dunque sono incompatibili con il sistema comune IVA. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma processuale sostanziale nella formulazione del motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul contrasto con il diritto unionale in materia di IVA.

  • art. 9-bis l. n. 289/2002

    Deve essere disapplicato, nella parte in cui consente la definizione con esclusione delle sanzioni per ritardato o omesso versamento dell’IVA, perché incompatibile con la disciplina unionale sull’IVA.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    Norma evocata nel giudizio di merito come base della sospensione; la Corte di cassazione non ne sviluppa una lettura autonoma, ma prende atto della questione del cumulo con il precedente condono.

  • VI direttiva 77/388/CEE

    Le disposizioni hanno portata generale e ostano a misure nazionali che pregiudichino in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’IVA e la corretta riscossione dell’imposta.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto UE sugli aiuti di Stato, senza specifica autonoma statuizione nel dispositivo.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al controllo sugli aiuti di Stato, senza autonoma decisione della Corte sul punto.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Richiamati come parametri di legittimità costituzionale indiretta nel motivo di ricorso, in rapporto al rispetto del diritto dell’Unione.

  • Regolamento CE n. 1407/2013

    Richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro normativo unionale, ma non autonomamente valorizzato nella ratio decidendi.

  • Regolamento CE n. 717/2014

    Richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro normativo unionale, ma non autonomamente valorizzato nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • In materia di IVA, le norme nazionali che consentono condoni o definizioni agevolate tali da escludere sanzioni per omesso o ritardato versamento possono essere disapplicate se contrastano con gli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, perché incidono sulla corretta riscossione dell’imposta.
  • Il contrasto con il diritto dell’Unione in materia IVA può essere rilevato d’ufficio e non è ostacolato da preclusioni processuali, neppure nel giudizio di cassazione.
  • Le misure di condono fiscale che riducono o neutralizzano il trattamento sanzionatorio in relazione all’IVA sono incompatibili con la funzione dissuasiva e repressiva delle sanzioni, che presidiano l’adempimento di un obbligo imposto dal diritto UE.
  • Le disposizioni nazionali che disciplinano benefici fiscali relativi all’IVA devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate in modo coerente con la prevalenza del sistema comune IVA e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • In presenza di una precedente definizione agevolata, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio richiesto con la disciplina unionale prima di ammettere ulteriori sospensioni o vantaggi fiscali cumulativi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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