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Sentenza

Sentenza n. 10872/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, Sez. IV, n. 1594/2024, pubblicata il 30/04/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2308/2023; con nomina di Commissario ad Acta, e fissazione della penalità di mora ex art. 114, 4°comma, lett. e), c.p.a..

Giustizia amministrativa202602128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1594/2024, passata in giudicato, relativa al corretto inquadramento lavorativo e alla progressione economica e giuridica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1594/2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di lavoro stipulato il 4 agosto 2005, accertato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello corrispondente a B3 Super, già VI livello del Ministero delle Attività Produttive, dal 4 agosto 2005, riconosciuto la relativa progressione economica e giuridica e ordinato il ripristino della funzionalità del rapporto secondo il corretto inquadramento. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, omettendo di attuare le statuizioni concernenti l'inquadramento e la progressione di carriera. Le Amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. È stata inoltre richiesta la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente e ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. La richiesta di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente grave da giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato e per nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza di un ritardo tale da giustificarne l'applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega la mancata esecuzione di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, la domanda può essere accolta sulla base della regola di distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione alla pretesa riconosciuta dal giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati dal giudice della cognizione.
  • In presenza di un inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine e previa richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento del ritardo, ma richiede una valutazione giudiziale dell'entità e delle caratteristiche dell'inerzia amministrativa, tali da rendere giustificata la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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