Cassazione Civile, Ordinanza n. 28231/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie svolte dall'Ufficio, al contribuente veniva notificato avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con recupero a tassazione di maggior reddito ai fini Irpef, addizionale, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la pretesa veniva rideterminata e in parte ridotta anche per effetto di autotutela. In appello, sia il contribuente sia l'Amministrazione impugnavano la decisione della CTP, ma la CTR rigettava entrambi gli appelli con una motivazione sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado. Il contribuente ricorreva in Cassazione con due motivi: deduceva, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 D.Lgs. 546/1992; dall'altro, la contraddittorietà della motivazione e l'omessa pronuncia su specifici capi di appello relativi a continuazione delle violazioni, elemento soggettivo della colpa, sproporzione delle sanzioni e applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, articolato in due motivi: denunciava a sua volta la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, nonché la violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto carente di elementi nuovi l'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso principale e entrambi i motivi del ricorso incidentale, assorbendo il secondo motivo del ricorso principale. Ha affermato che la CTR non aveva esaminato in modo autonomo le censure proposte dalle parti, limitandosi a un richiamo meramente adesivo alla decisione di primo grado senza chiarire l'iter logico seguito né confrontarsi con i motivi di gravame. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa delle indagini finanziarie poste a fondamento dell'accertamento fiscale
art. 51 D.P.R. n. 633/1972
richiamato come base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazioni processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato dal ricorrente per omessa/contraddittoria motivazione su punti decisivi
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto; la loro omissione o apparenza determina nullità
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
nel processo tributario impone una motivazione effettiva della sentenza, anche in appello
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
richiamato insieme all'art. 36 come parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione non meramente apparente
art. 112 c.p.c.
invocato dall'Agenzia nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione della decisione
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
l'onere di impugnazione specifica in appello nel processo tributario può essere assolto anche mediante riproposizione delle ragioni già dedotte, se dal gravame emerge inequivocamente il dissenso
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
richiamato dal ricorrente in tema di elemento soggettivo delle violazioni sanzionatorie
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6
richiamato dal ricorrente in tema di elemento soggettivo e cause di non punibilità nelle sanzioni tributarie
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7
richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione
D.Lgs. n. 472/1997, art. 12
richiamato dal ricorrente per la disciplina del cumulo giuridico/continuazione delle violazioni
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza
art. 111 Cost.
la motivazione del provvedimento giurisdizionale è requisito costituzionale essenziale
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente: non basta un richiamo apodittico alla decisione di primo grado, ma occorre che il giudice d'appello esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della propria decisione e il percorso logico seguito.
- La motivazione per relationem alla sentenza appellata è legittima solo se consente di comprendere che il giudice di appello ha effettivamente esaminato i motivi di gravame e le difese delle parti; se manca il confronto con le censure, la decisione è nulla.
- L'obbligo di motivazione della sentenza tributaria richiede l'indicazione degli elementi di fatto e delle argomentazioni giuridiche posti a base del decisum, in modo da consentire il controllo sull'iter logico-giuridico e sulla decisione iuxta alligata et probata.
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 è soddisfatto anche dalla riproposizione delle stesse ragioni difensive già dedotte in primo grado, quando dal gravame emerga comunque in modo inequivoco il dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
- La mera affermazione della mancanza di argomenti nuovi non basta a legittimare la conferma della sentenza di primo grado senza un esame critico delle censure proposte dalle parti.
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