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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello unico per l’Immigrazione in data 26 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202515324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, unitamente alla comunicazione di annullamento della precedente comunicazione di rilascio del nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datrice di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Roma e comunicato il 26 novembre 2025, nonché la successiva nota PEC del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 29 novembre 2025, con cui era stata annullata la precedente comunicazione del 28 novembre 2025 recante il riconoscimento del nulla osta, ritenuta erroneamente trasmessa. Il diniego era motivato dalla ritenuta insufficienza della capacità economica della datrice di lavoro rispetto alla soglia legale di 27.000 euro annui, tenuto conto dei familiari a carico risultanti dai modelli fiscali, nonché dalla mancata sottoscrizione dell’asseverazione mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La ricorrente ha dedotto che, in base alla normativa sui flussi 2023-2025, per il settore dell’assistenza familiare il requisito reddituale non è richiesto quando il datore di lavoro è affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenta domanda per una lavoratrice addetta alla propria assistenza; in tali ipotesi, secondo la prospettazione della ricorrente, non sarebbe necessaria neppure l’asseverazione. Ha inoltre prodotto documentazione medica a sostegno della propria condizione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. In sede di sommaria valutazione cautelare ha ritenuto che l’istanza meritasse una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, soprattutto per verificare, alla luce della documentazione medica depositata, se la ricorrente, quale datrice di lavoro, fosse affetta da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza, così da poter beneficiare della disciplina richiamata dalla Circolare congiunta n. 8047/2025 e prescindere dal requisito reddituale. Il Collegio ha dato atto anche dell’erronea comunicazione amministrativa del 28 novembre 2025, con successivo annullamento il giorno seguente, ma ha fondato la misura cautelare principalmente sulla necessità di riesaminare la sussistenza dei presupposti sanitari e la conseguente non necessità del requisito reddituale. Non è stata disposta l’immediata concessione del nulla osta né pronunciato l’annullamento definitivo del diniego. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta ai fini del riesame dell’atto impugnato.

  • Circolare congiunta n. 8047/2025

    È stata richiamata quale fonte dei presupposti per riconoscere che il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitanti l’autosufficienza possa ottenere il riesame senza applicazione del requisito reddituale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità del diniego di un nulla osta al lavoro subordinato dipende dalla verifica della condizione sanitaria del datore di lavoro, il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione definitiva dei presupposti.
  • Quando la disciplina applicabile all’assistenza familiare esonera dal requisito reddituale il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, l’amministrazione deve verificare specificamente la sussistenza di tale condizione prima di fondare il diniego sull’insufficienza del reddito.
  • La documentazione medica prodotta in giudizio può imporre all’amministrazione un riesame dell’istanza di nulla osta, diretto a valutare l’applicabilità dell’esonero dal requisito reddituale previsto dalla disciplina di settore.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame non comporta il rilascio giudiziale del nulla osta né l’annullamento definitivo del diniego, ma impone all’amministrazione di rinnovare la valutazione secondo i criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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