Sentenza n. 3920/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota GSE S.p.A. del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione GSE per il tuo impianto in Conto Energia”, nella parte in cui dispone la sospensione ed il conguaglio degli incentivi in base al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 che prevedono il riconoscimento di una Tariffa Fissa Onnicomprensiva non dipendente dai prezzi di mercato sulla base di un algoritmo di calcolo del Corrispettivo TFOm che, in presenza di rimodulazione della tariffa, deve prevedere un “tetto” massimo al valore del PZm che non potrà superare il valore della TFO non rimodulata; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New Sun Energy S.r.l. il 20/4/2023: per l’annullamento: - del provvedimento del GSE datato 9 marzo 2023, pervenuto a mezzo PEC in data 10 marzo 2023, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO) rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni”; - per quanto occorrer possa, della nota del 27 gennaio 2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, di comunicazione di avvio del procedimento; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota GSE del 20 ottobre 2022 relativa alla sospensione e al conguaglio degli incentivi, nonché provvedimento GSE del 9 marzo 2023 di conclusione del procedimento per l’adeguamento dell’algoritmo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata e la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota GSE del 20 ottobre 2022, contestando la sospensione e il conguaglio degli incentivi derivanti dai decreti ministeriali del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012, con particolare riferimento all’algoritmo di calcolo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata e al limite massimo applicabile al valore del PZm. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento GSE del 9 marzo 2023, comunicato il 10 marzo 2023, relativo alla conclusione del procedimento di adeguamento dell’algoritmo e alla rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni, nonché, per quanto occorrer potesse, la comunicazione di avvio del procedimento del 27 gennaio 2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Il GSE ha sottoscritto per accettazione la rinuncia e la richiesta di compensazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Ha ritenuto rituale la rinuncia benché non notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza, poiché il GSE ne aveva avuto certezza mediante la sottoscrizione per accettazione dell’atto. Il giudice ha richiamato la disciplina dell’art. 84 c.p.a., secondo cui la rinuncia può essere effettuata mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da procuratore munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza; la conoscenza della controparte può risultare anche da forme equipollenti alla notificazione, tra cui l’adesione sottoscritta dalle difese delle parti costituite. L’assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio è stata desunta dall’accettazione del GSE. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del consenso della resistente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
La rinuncia al ricorso è rimessa alla parte che agisce, ma richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, nonché la conoscenza della controparte e l’assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. La conoscenza può essere acquisita anche mediante forme equipollenti alla notificazione, come l’accettazione sottoscritta dalla parte costituita.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando rituale, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso è rituale quando proviene personalmente dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è depositata presso la segreteria o resa in udienza e risulta conosciuta dalle altre parti, senza opposizione di quelle interessate alla prosecuzione del giudizio.
- La mancata notificazione della rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza non impedisce necessariamente l’estinzione del giudizio quando la conoscenza della rinuncia da parte della controparte risulti aliunde, anche mediante una dichiarazione sottoscritta per accettazione dalla parte costituita o dalle sue difese.
- L’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita dimostra sia la conoscenza dell’atto sia l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, consentendo al giudice di dichiarare l’estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
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