Sentenza n. 10176/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento datato 31 marzo 2010, recante il rigetto dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 2, comma 59, della legge n. 662 del 1996 per immobile acquistato in esito a procedura esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia per tardiva presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 e dell’art. 2, comma 59, l. n. 662/1996
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato sulla tardività dell’istanza di sanatoria, presentata il 27 novembre 2009 in relazione a un immobile acquistato all’esito di una procedura esecutiva. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 e dell’art. 46 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il termine di 120 giorni non potesse decorrere né dall’emissione né dal deposito del decreto di trasferimento, non notificato, ma solo dalla conoscenza legale o effettiva dell’atto. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di effettività della tutela e lesione del diritto di difesa, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’effettiva immissione in possesso dell’immobile, avvenuta il 2 ottobre 2009, poiché solo allora avrebbe potuto conoscere lo stato dei luoghi e gli abusi edilizi. Il Comune ha sostenuto che il termine decorresse dal 1° luglio 2009, data del rilascio alla ricorrente della copia autentica del decreto di trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha interpretato l’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 nel senso che il termine decadenziale di 120 giorni non decorre dall’emissione del decreto di trasferimento né dal suo deposito in cancelleria, poiché tali momenti non assicurano l’automatica conoscibilità dell’atto da parte dell’aggiudicatario. Il termine decorre invece dal momento in cui l’aggiudicatario è concretamente posto in condizione di conoscere il decreto; in assenza di formale comunicazione, tale momento coincide con il rilascio della copia autentica all’interessato. Poiché la copia è stata rilasciata il 1° luglio 2009, l’istanza del 27 novembre 2009 è stata ritenuta tardiva. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che il dies a quo potesse essere posticipato all’immissione in possesso. Il decreto di trasferimento disponeva che il bene fosse venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, anche ai sensi della l. n. 47/1985; inoltre, nell’ambito della procedura esecutiva, l’aggiudicatario può esaminare la documentazione, effettuare sopralluoghi e svolgere verifiche tecniche già prima dell’aggiudicazione e comunque prima dell’immissione in possesso. Su di lui grava pertanto uno specifico onere di diligenza nella verifica della regolarità urbanistico-edilizia del bene. L’ignoranza degli abusi non rileva quando essi siano conoscibili mediante l’ordinaria diligenza. Il termine ha natura perentoria e non può essere ancorato alla materiale disponibilità dell’immobile. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 6, l. n. 47/1985
«nell’ipotesi di trasferimento derivante da procedure esecutive immobiliari, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile»
Il termine di 120 giorni è decadenziale e decorre dal momento in cui l’aggiudicatario è concretamente posto in condizione di conoscere il decreto di trasferimento; in mancanza di comunicazione formale, tale momento coincide con il rilascio della copia autentica del decreto.
art. 2, comma 59, l. n. 662/1996
Richiamato quale fondamento normativo dell’istanza di sanatoria presentata per l’immobile acquistato in procedura esecutiva.
art. 46 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985; la decisione si concentra sull’interpretazione del termine previsto da quest’ultima disposizione.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive immobiliari, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 per presentare la domanda di sanatoria non decorre dall’emissione o dal deposito del decreto di trasferimento, se tali momenti non assicurano la conoscibilità dell’atto da parte dell’aggiudicatario.
- In assenza di formale comunicazione della cancelleria, la piena conoscenza del decreto di trasferimento, rilevante ai fini della decorrenza del termine per la sanatoria, coincide con il rilascio della copia autentica del decreto all’aggiudicatario.
- L’immissione in possesso dell’immobile non costituisce il dies a quo del termine per la domanda di sanatoria, poiché l’aggiudicatario può conoscere lo stato urbanistico-edilizio del bene attraverso la documentazione della procedura, sopralluoghi e verifiche tecniche anche anteriormente alla disponibilità materiale dell’immobile.
- L’aggiudicatario di un immobile venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è gravato da un autonomo onere di diligenza nella verifica della regolarità urbanistico-edilizia; l’ignoranza degli abusi superabile mediante verifiche diligenti non impedisce la decorrenza del termine decadenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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