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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20343/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Piacenza per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 02/06/2016). Il ricorrente deduceva: nullità del giudizio celebrato in absentia; violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione dell'istruttoria e omessa motivazione su tale punto; mancata indicazione degli avvisi di legge ai sensi degli artt. 114 e 356 c.p.p. (vizio di legge nell'accertamento ex lege); errore circa la non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo spirato il termine il 02/06/2021, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha ritenuto superfluo esaminare le censure processuali di merito e i vizi denunciati, perché l'esistenza della causa estintiva (prescrizione) rende irrilevanti tali profili in sede di legittimità. Non sono ricorsi i presupposti per pronunciarsi con assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., stante l'assenza di elementi tali da imporre l'assoluzione; perciò il dispositivo si è limitato ad annullare per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocata dalla Corte per rilevare d'ufficio e dichiarare l'intervenuta causa estintiva del reato (prescrizione) e per annullare senza rinvio la sentenza impugnata; distinta la possibilità di assoluzione di merito (comma 2) che richiede condizioni chiare non presenti nel caso.

  • art. 114 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta omissione degli avvisi di legge nell'ambito dell'accertamento ex lege; la Corte di legittimità non ha approfondito la questione alla luce della prescrizione intervenuta.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'indicazione degli avvisi di legge; anche questa censura è rimasta non esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Denunciata come causa di non punibilità non riconosciuta dal giudice di merito; la Corte non ha valutato la fondatezza della questione, rilevando l'intervenuta prescrizione che rende l'esame non necessario.

Massime di principio

  • La prescrizione, una volta accertata, può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e determina l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, rendendo superfluo l'esame di altre nullità o vizi processuali.
  • Quando sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), i vizi procedurali anche di ordine generale non vengono scrutinati in sede di legittimità, per il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • La Corte può limitarsi ad annullare per estinzione del reato senza pronunciare l'assoluzione di merito; l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che sussistano elementi tali da imporre nettamente l'assoluzione, non presenti nel caso concreto.
  • Le doglianze relative a omissioni di avvisi di legge o a errori sull'applicazione di cause di non punibilità vanno comunque prospettate e documentate nel merito, perché se la prescrizione non è intervenuta sarebbe necessario che il giudice di legittimità le esamini per valutare l'eventuale riforma.
  • Per la difesa, è essenziale calcolare e verificare tempestivamente i termini di prescrizione e valutare l'opportunità di eccepirla o di chiedere specifiche pronunce di merito qualora si ritenga applicabile una causa di non punibilità.

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