Cassazione Penale, Sentenza n. 24644/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila (emessa in sede di rinvio) che aveva confermato la decisione del magistrato di sorveglianza di consentire al detenuto Bellocco, sottoposto al regime speciale dell'art. 41‑bis ord. pen., di acquistare al "modello 72" gli stessi prodotti alimentari disponibili per le altre sezioni e di cucinare senza la previsione di fasce orarie. Il Ministero sosteneva che la previsione di fasce orarie per la cottura rientra nella legittima potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria (art. 36 lett. b) DPR 230/2000 e disposizioni ordinarie), e che la regolamentazione specifica per i detenuti 41‑bis era giustificata dalla diversa modalità di fruizione del tempo detentivo rispetto ai detenuti degli altri circuiti.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile per motivi manifestamente infondati e per aver sollevato censure di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio e abbia correttamente verificato se la previsione delle fasce orarie fosse applicata solo ai detenuti 41‑bis o anche agli altri detenuti. Dall'accertamento è emerso che nella Casa circondariale dell'Aquila la limitazione delle fasce orarie era riservata ai soli detenuti 41‑bis mentre i pochi detenuti comuni potevano usare i fornelli senza limitazioni; il Tribunale ha ritenuto tale differenziazione ingiustificata e costituisce un "surplus afflittivo" e quindi inutile vessazione. Pertanto l'ordinanza impugnata è confermata nella sostanza e non si dispone alcuna condanna del Ministero alle spese processuali (per i ricorsi del Ministero ai sensi degli artt. 35‑bis/35‑ter ord. pen.).
Norme richiamate
art. 41‑bis, ord. pen.
Indica il regime penitenziario speciale; il provvedimento riguarda detenuti sottoposti a questo regime e le limitazioni devono essere valutate anche in relazione al possibile carattere afflittivo aggiuntivo
art. 35‑bis, ord. pen.
Disciplina il reclamo del detenuto avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria e la competenza del tribunale di sorveglianza; la controversia è nata da un reclamo esercitato ai sensi di questa norma
art. 13, d.P.R. n. 230 del 2000, comma 4
Si riconosce la possibilità, nelle camere detentive, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento; tale disciplina è rilevante per delimitare ciò che può essere consentito ai detenuti
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000
"il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"
Attribuisce all'Amministrazione la potestà di disciplinare gli orari interni (compresi quelli per la cottura), ma tale potestà deve essere esercitata in modo non arbitrario e senza creare discriminazioni ingiustificate tra detenuti
art. 69, co. 6, lett. b), I. n. 354 del 1975
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri disciplinari/organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte valuta l'operato amministrativo alla luce delle garanzie e del principio di proporzionalità
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria ha la facoltà di disciplinare gli orari e le modalità della vita quotidiana in carcere (es. cottura dei cibi), ma tale potestà non è assoluta: ogni differenziazione di trattamento fra categorie di detenuti deve avere giustificazioni obiettive e proporzionate.
- Se una regolamentazione è applicata in modo esclusivo a una categoria (es. detenuti 41‑bis) e non ai detenuti comuni presenti nello stesso istituto, il giudice deve verificare l'adeguatezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione; una differenziazione ingiustificata può costituire un "surplus afflittivo" e quindi essere annullata.
- Il giudice del rinvio deve attenersi al dictum della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione e colmare eventuali lacune motivazionali indicate; la revisione deve essere mirata ai punti specifici rimessi al suo esame.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non sindaca ulteriormente il merito se il giudice del rinvio ha compiuto la verifica richiesta dalla sentenza di annullamento: rilevazioni meramente critiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Nel processo per cassazione promosso dal Ministero della Giustizia avverso provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 35‑bis/35‑ter ord. pen., in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso non è dovuta la condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende.
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