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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04134/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una istanza di liquidazione di interessi su un credito IVA relativo all'anno 1985, originariamente proposta da una società poi incorporata nella ricorrente. Dopo una lunga sequenza processuale, culminata in un giudicato favorevole che accertava il diritto al pagamento di una determinata somma a titolo di interessi, la società ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'esecuzione del giudicato. L'Agenzia delle entrate si è opposta sostenendo che il credito fosse già stato soddisfatto in corso di causa mediante emissione di titoli di Stato, circostanza che, secondo l'Ufficio, non era stata tempestivamente considerata per la vetustà della vicenda. La CTR ha accolto questa impostazione e ha respinto l'ottemperanza, ritenendo che un ulteriore pagamento avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento. La ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice dell'ottemperanza oltrepassato i limiti dei provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere consentito all'Amministrazione di far valere fatti anteriori al giudicato, incidendo sull'intangibilità della decisione definitiva; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto provato il pagamento tramite titoli di Stato nonostante mancasse una specifica imputazione al credito controverso e gli importi non coincidessero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili tutti i motivi di ricorso e ha accolto il primo e il secondo, esaminandoli congiuntamente, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare e precisare il contenuto del giudicato, ma non può attribuire un diritto nuovo o negare quello già riconosciuto dal titolo definitivo. Nel caso concreto, la CTR ha errato nel valorizzare un asserito atto solutorio compiuto nel corso del precedente giudizio, cioè prima della formazione del giudicato definitivo, così finendo per negare il diritto consacrato dalla sentenza da eseguire. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza è deducibile non solo la violazione delle norme proprie del procedimento, ma anche ogni error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e rendere effettivo il giudicato non eseguito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato è intangibile e copre il dedotto e il deducibile rispetto al medesimo oggetto; non possono essere introdotte, in sede di ottemperanza, eccezioni fondate su fatti anteriori alla formazione del giudicato per negare il diritto accertato.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione delle norme sul procedimento di ottemperanza.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare le violazioni di legge relative a giudicato, onere probatorio e valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente ha dedotto che la prova del pagamento non fosse stata fornita in modo adeguato e imputabile al credito controverso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La ricorrente ha contestato la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, ritenuta illegittima per avere attribuito valore decisivo a elementi non sufficienti a dimostrare l'estinzione del credito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha un potere interpretativo e integrativo del giudicato, ma tale potere è chiuso entro il perimetro del comando definitivo: può precisare come eseguire la decisione, non può modificarne il contenuto sostanziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono ammissibili eccezioni fondate su fatti anteriori alla formazione del giudicato, se volte a negare il diritto già accertato; possono rilevare solo fatti successivi o comunque estranei al perimetro del giudicato.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, includendo anche fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori che avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito.
  • In sede di esecuzione di un titolo giudiziale, la prova dell'avvenuto soddisfacimento del credito deve essere coerente con il credito specificamente riconosciuto dal giudicato; non basta un generico richiamo a pagamenti o a strumenti finanziari se manca una precisa imputazione.
  • Le controversie sul giudicato esecutivo richiedono di distinguere tra fatti estintivi anteriori, ormai coperti dal giudicato, e fatti sopravvenuti, che sono invece gli unici normalmente spendibili per paralizzare l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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