Sentenza n. 734/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei provvedimenti del Comune di Catania n. 328707 e n. 328712 in data 17 luglio 2025, con cui l’Amministrazione ha ordinato la rimozione di due impianti pubblicitari autorizzati con provvedimenti dirigenziali A04/238 (PP 313) e A04/240 (PP 359) in data 28 novembre 2022, e, in via gradata, dell’art. 6, secondo comma, del regolamento comunale sulla pubblicità; per quanto riguarda i motivi aggiunti, della determina n. 04/RAG Gen/359 in data 18 agosto 2025, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. A04/240 del 28 novembre 2022 relativa all’impianto pubblicitario PP 359 ed è stata ordinata la rimozione integrale e il ripristino dei luoghi entro dieci giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di rimozione di due impianti pubblicitari e determina di revoca di una delle autorizzazioni, con ordine di rimozione e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due provvedimenti comunali del 17 luglio 2025, fondati su un parere della Polizia Municipale, con cui era stata ordinata la rimozione di due impianti pubblicitari precedentemente autorizzati, nonché, in via subordinata, l'art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina del 18 agosto 2025, relativa a uno degli impianti, che aveva revocato l'autorizzazione e ordinato la rimozione integrale e il ripristino dei luoghi entro dieci giorni. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge regionale n. 7/2019; la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, per l'illegittimo esercizio dell'autotutela oltre il termine annuale e senza adeguata motivazione sull'interesse pubblico; l'ambiguità tra annullamento d'ufficio e revoca ai sensi degli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990; l'assenza dei presupposti della revoca; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti; violazione dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale, dell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada e dell'art. 1, comma 825, l. 160/2019. Secondo la società, gli impianti erano strutturalmente e funzionalmente unitari, la contemporanea percezione delle due facce era solo occasionale e la disciplina comunale non richiedeva che le facce fossero perfettamente contrapposte. Sono stati inoltre invocati il legittimo affidamento, la prassi amministrativa relativa ad autorizzazioni analoghe e la necessità di un'adeguata istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure, poiché ha rilevato che le autorizzazioni degli impianti, rilasciate il 28 novembre 2022 con efficacia triennale, erano scadute il 28 novembre 2025. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati. Dopo aver avvisato le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti. La ricorrente non aveva reso una dichiarazione espressa circa la permanenza dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, secondo il principio richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2022. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l'avviso alle parti quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, qui individuata nella sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
art. 21-nonies l. 241/1990
Norma invocata dalla ricorrente con riferimento all'annullamento d'ufficio delle autorizzazioni, ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma invocata con riferimento alla revoca dell'autorizzazione, ma non esaminata nel merito.
art. 9 l.r. n. 7/2019
Norma invocata per la violazione della comunicazione di avvio del procedimento, senza esame nel merito.
art. 13 l.r. n. 7/2019
Norma invocata nei motivi aggiunti in relazione alla rimozione senza contraddittorio e al termine assegnato, senza esame nel merito.
Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8
Il giudice richiama il principio secondo cui, per mantenere interesse alla decisione dopo il venir meno dell'interesse demolitorio, la parte deve dichiarare espressamente di voler ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.
Massime di principio
- La scadenza del titolo autorizzatorio nelle more del giudizio determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti che incidono su quel titolo, rendendo improcedibile il ricorso.
- Quando il titolo è divenuto inefficace per scadenza e il ricorrente intende conservare l'interesse alla decisione ai fini risarcitori, deve rendere in giudizio un'espressa dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio deve essere previamente segnalata alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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