Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, dopo aver ricevuto via PEC dal commissario liquidatore una comunicazione con allegato un elenco dei crediti ammessi o respinti, denominato dalla procedura come "progetto di stato passivo" e successivamente rettificato con un ulteriore deposito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo impugnato un atto meramente preparatorio e non lo stato passivo esecutivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, delle regole di interpretazione degli atti, del principio di conservazione degli effetti giuridici, oltre a vizi motivazionali e alla violazione degli artt. 208 e 209 l.fall. in relazione agli artt. 98, 99, 101 e 103 l.fall., sostenendo che l’unico atto realmente lesivo e impugnabile fosse l’elenco comunicato e depositato il 30.9.2022, poi meramente rettificato il 31.10.2022, e che l’atto avesse già tutti gli elementi sostanziali dello stato passivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l’accertamento di merito del Tribunale, il quale aveva individuato come stato passivo impugnabile quello depositato successivamente il 31.10.2022 e non il precedente "progetto" del 30.9.2022. La doglianza della ricorrente tendeva in realtà a sollecitare un diverso accertamento fattuale e una diversa qualificazione dell’atto, attività non consentite in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e condannato la ricorrente alle spese, escludendo però la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. perché la motivazione del rigetto non coincideva integralmente con la proposta di definizione accelerata.

Norme richiamate

  • art. 209 l.fall.

    impugnazioni rivolte nei confronti del contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti dal commissario, una volta depositato in cancelleria

    l’atto impugnabile è lo stato passivo formato e depositato, non un mero progetto preparatorio

  • art. 98 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema delle impugnazioni dello stato passivo

  • art. 99 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema delle impugnazioni dello stato passivo

  • art. 101 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema delle impugnazioni dello stato passivo

  • art. 103 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema delle impugnazioni dello stato passivo

  • art. 208 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in combinato con l’art. 209 l.fall.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio interpretativo degli atti e delle norme

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come norme sull’interpretazione degli atti giuridici

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto quale omesso esame di fatto decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione accelerata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna aggravata per difetto di piena conformità tra decisione e proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di modifica del d.P.R. n. 115 del 2002 richiamata nel dispositivo

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa è impugnabile solo l’elenco dei crediti effettivamente formato e depositato dal commissario, non un atto meramente preparatorio o denominato come progetto.
  • L’interesse ad agire o a impugnare richiede una concreta utilità giuridica derivante dalla rimozione dell’atto censurato; non basta l’interesse astratto a ottenere una diversa ricostruzione giuridica.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo accertamento di fatto o una diversa qualificazione dell’atto compiuta dal giudice di merito, quando la censura si presenti formalmente come violazione di legge ma investa in realtà il merito della ricostruzione fattuale.
  • La regola della prevalenza della sostanza sulla forma non consente di superare l’accertamento del giudice di merito sulla natura e sul momento di formazione dell’atto impugnato, se tale accertamento non è specificamente censurato nei limiti del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.