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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari del bando di selezione dell’Accademia delle Belle Arti di Bari di cui al DD n 122 2026 relativo alla procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento per corsi da attivarsi nell’a.a. 2025 2026 nella parte in cui tra i requisiti di ammissione alla procedura prevede di non avere in atto controversie con l Accademia di Belle Arti di Bari degli esiti della valutazione della domanda presentata dalla ricorrente relativamente all insegnamento di Regia cinematografica di cui al verbale prot n 1133 del 17 02 2026 e quindi della relativa graduatoria di idonei in cui la ricorrente risulta esclusa in quanto priva del requisito di ammissione, ex art 2 comma 9 della nomina del relativo vincitore del DD n 128 2026 di nomina della Commissione riferita al medesimo insegnamento dei verbali della procedura allo stato non noti compreso quello di specificazione dei criteri di valutazione di ogni altro atto presupposto connesso e o conseguenziale e tra questi ove occorra ed in parte qua del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art 10 del DPR 27 febbraio 2024 n. 83 approvato con decreto Presidenziale 22 10 2025 n. 2 nonché ancora ove sussistenti del provvedimento di chiamata dell’ idoneo vincitore della relativa graduatoria qui impugnata nonché per la risoluzione del contratto ove nelle more sottoscritto tra Accademia delle Belle Arti di Bari ed il vincitore della relativa procedura

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti di esclusione da una procedura comparativa per soli titoli relativa all'insegnamento di Regia cinematografica, inclusa la graduatoria degli idonei e gli atti di nomina del vincitore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, il bando adottato dall'Accademia delle Belle Arti di Bari per il conferimento di incarichi di insegnamento nell'a.a. 2025/2026, nella parte in cui richiedeva, quale requisito di ammissione, l'assenza di controversie in corso con l'Accademia. Ha inoltre contestato gli esiti della valutazione della domanda relativa all'insegnamento di Regia cinematografica, dai quali è stata esclusa per carenza di tale requisito, la graduatoria degli idonei, la nomina della commissione, i verbali della procedura, gli eventuali criteri di valutazione, la nomina del vincitore e gli ulteriori atti connessi, nonché, ove occorrente, il regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 27 febbraio 2024, n. 83. Il provvedimento non esamina i motivi di legittimità sostanziali dedotti né la fondatezza dell'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini sino alla metà, considerato che per due ricorsi tra le stesse parti e aventi ad oggetto analoghi provvedimenti di esclusione era già fissata la camera di consiglio del 25 marzo 2026. Per consentire la trattazione congiunta, ha fissato alla medesima camera di consiglio la trattazione dell'istanza cautelare proposta nel presente ricorso. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sulla sospensione degli atti impugnati, sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sul merito della controversia. È stata inoltre disposta la comunicazione dell'ordinanza e l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Norme richiamate

  • art. 53 c.p.a.

    Consente l'abbreviazione dei termini processuali; nel caso concreto l'istanza è stata accolta sino alla metà per consentire la trattazione congiunta dell'istanza cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 d.P.R. 27 febbraio 2024, n. 83

    Richiamato quale base normativa del regolamento dell'Accademia relativo al conferimento degli incarichi di insegnamento; la relativa legittimità non è stata esaminata in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Quando pendono ricorsi tra le stesse parti e su provvedimenti analoghi, il giudice può abbreviare i termini processuali sino alla metà per consentire la trattazione congiunta delle relative istanze cautelari.
  • L'accoglimento dell'istanza di abbreviazione dei termini e la fissazione della camera di consiglio non implicano una decisione, neppure sommaria, sulla fondatezza della domanda cautelare o sui vizi dedotti contro gli atti amministrativi.
  • La tutela dei dati identificativi delle parti private può essere disposta mediante oscuramento quando il giudice ritenga sussistenti i presupposti previsti dalla disciplina nazionale e unionale sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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