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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01989/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta dal lavoratore per ottenere la declaratoria di nullità di alcune previsioni del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e di un accordo sindacale del 1° marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Il giudice di merito aveva accolto la domanda, riconoscendo l'intera anzianità maturata durante l'apprendistato e condannando la società al pagamento dei relativi importi, nonché respingendo l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi tre sono stati oggetto di rinuncia parziale agli atti limitatamente alle censure di merito; il quarto motivo denunciava la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la prescrizione dei crediti retributivi dovesse decorrere in corso di rapporto e non solo alla cessazione. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Per i primi tre motivi la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia a singoli motivi non equivale alla rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. ma rende superflua la decisione sulle censure. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, aderendo al principio già affermato secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in mancanza di un regime di stabilità idoneo, la prescrizione dei diritti retributivi non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia ai singoli motivi comporta sopravvenuto difetto di interesse e quindi inammissibilità delle relative censure.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia ai motivi di ricorso è distinta dalla rinuncia al ricorso e non richiede gli stessi adempimenti formali della rinuncia all'intero impugnazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Non si dichiara l'estinzione del giudizio per la semplice rinuncia a singoli motivi, poiché la conseguenza processuale corretta è l'inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti retributivi periodici richiamati, la decorrenza della prescrizione è collegata alla cessazione del rapporto quando manchi una stabile tutela del posto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro in esame ciò avviene alla cessazione, per i diritti non ancora prescritti alla data della l. n. 92/2012.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    Le modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 sono richiamate per escludere un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • L. 92/2012

    La riforma viene considerata, insieme al d.lgs. n. 23/2015, come fattore che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro e quindi sulla decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs. n. 23/2015

    È richiamato come parte del nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità piena.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Le nuove tariffe professionali si applicano alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 6 d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    L'entrata in vigore è fissata a quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non integra automaticamente rinuncia al ricorso: determina invece l'inammissibilità sopravvenuta delle censure rinunciate per difetto di interesse.
  • Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando non sia configurabile un regime di stabilità del posto di lavoro idoneo a consentire l'esercizio del diritto senza timore di ritorsioni.
  • Una volta consolidato un principio di diritto da parte della Corte di cassazione in funzione nomofilattica, il giudice di legittimità tende a mantenerne la stabilità, salvo gravi ragioni di mutamento interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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