Cassazione Penale, Sentenza n. 5670/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato alla pena dell'ammenda per il reato di emissioni non autorizzate (artt. 279 e 269 d.lgs. 152/2006), lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato la particolare tenuità del fatto e la cessazione dell'attività inquinante (riferendosi alle dichiarazioni di un teste della Guardia di Finanza, al dissequestro dell'opificio e alla rimozione dei macchinari). Chiedeva pertanto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. o, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per essere episodio isolato e soggetto senza precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, qualificandolo come ricorso per cassazione (l'impugnazione era proposta contro sentenza non appellabile, essendo di sola ammenda). Il ricorso è stato ritenuto composto da censure generiche tendenti a ribaltare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito, in contrasto con i limiti dell'art. 606 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto (entità della lavorazione e dimensioni dell'opificio documentate), e aveva negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di giudizio; la regolarizzazione sostanziale dell'impianto era stata considerata, spiegando l'irrogazione della sola pena pecuniaria. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
norme incriminatrici richiamate per il reato di emissioni in atmosfera non autorizzate; fondate ai fini della condanna di merito
codice penale
richiesta di applicazione esclusa per la gravità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'entità della lavorazione e le dimensioni dell'opificio escludono la particolare tenuità del fatto
codice di procedura penale
limita le censure ammissibili in cassazione; il ricorso è stato ritenuto composto da censure generiche non riconducibili alle categorie dell'art. 606 e quindi inammissibile
codice di procedura penale
stabilisce la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione quando è proposta contro sentenza non appellabile; applicato dalla Corte
codice di procedura penale
prevede che le sentenze che infliggono soltanto l'ammenda non siano appellabili; ciò ha inciso sulla qualificazione dell'impugnazione
codice di procedura penale
dispone che, in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è onerato delle spese e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente la somma in Euro 3.000,00
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio relativo all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi che escludano la responsabilità del ricorrente sotto tale profilo
Massime di principio
- Se la sentenza di merito infligge solo l'ammenda, l'impugnazione deve essere proposta in cassazione (non in appello) e le censure devono rientrare nelle categorie previste dall'art. 606 c.p.p.; censure meramente generiche sulle valutazioni di fatto sono inammissibili.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede elementi oggettivi e concreti sulla modesta offensività dell'azione: entità dell'attività, dimensioni dell'impianto, documentazione fotografica e portata delle emissioni sono valutati rigorosamente e possono escludere la tenuità.
- La regolarizzazione successiva dell'impianto e la cessazione dell'attività inquinante possono attenuare la pena, ma non cancellano automaticamente la responsabilità penale né garantiscono l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità; tali elementi vanno provati e valutati in concreto.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi di giudizio (es. condotta riparatrice specifica, collaborazione, assenza di pericolosità), non solo affermazioni generiche su episodio isolato o assenza di precedenti.
- Chi propone impugnative deve formulare motivi di diritto specifici e aderenti alle fattispecie ammissibili in cassazione; altrimenti si rischia non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
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