Ordinanza n. 1733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4524/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 4524/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo all'inclusione del territorio comunale nel perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Matese
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4524/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello, limitandosi a rilevare che le argomentazioni del Ministero presentano profili meritevoli di approfondimento nella sede di merito. La questione cautelare riguarda gli effetti della sentenza sull'inclusione del territorio comunale nel perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Matese e sulla permanenza delle misure di salvaguardia paesaggistico-ambientali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le argomentazioni del Ministero appellante meritino approfondimento nella naturale sede di merito, senza anticipare una decisione sulla fondatezza dell'appello. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza alla salvaguardia degli interessi paesaggistico e ambientale, qualificati come interessi di rilievo costituzionale. Il giudice ha rilevato che l'eventuale esclusione del territorio comunale dal perimetro provvisorio del Parco avrebbe comportato l'immediata cessazione delle misure di salvaguardia, con concreto rischio di alterazioni irreversibili dell'assetto territoriale e dei beni paesaggistici tutelati. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo per la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato tra le parti costituite le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere proposta in via incidentale nell'appello; nel caso concreto, la misura cautelare è stata accolta.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando le censure dell'appellante presentino profili meritevoli di approfondimento nella sede di merito e sussista un concreto pericolo di pregiudizio grave e irreversibile.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di preservare l'integrità paesaggistica e ambientale del territorio può prevalere sugli interessi contrapposti, soprattutto quando l'esecuzione della sentenza determinerebbe la cessazione immediata di misure di salvaguardia e il rischio di alterazioni irreversibili.
- La fissazione della misura cautelare non richiede la definizione anticipata della fondatezza dell'appello: è sufficiente che il fumus boni iuris renda necessario l'approfondimento delle censure nella fase di merito.
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