Cassazione Penale, Sentenza n. 25373/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, nella qualità di amministratore unico di una società, di avere eseguito lavori di estirpazione, trasformazione e disboscamento di un bosco di alto fusto di conifere su terreni soggetti a vincolo paesaggistico, in assenza di autorizzazione, con distruzione anche delle bellezze naturali del luogo. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, sostenendo che i lavori rientrassero nell'attività agro-silvo-pastorale esentata dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, che la prova sarebbe stata travisata, che la Corte avrebbe omesso di considerare una sentenza civile e una pronuncia del TAR favorevoli, e che vi sarebbe stata anche violazione dell'art. 521 c.p.p. per divergenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; ha inoltre contestato l'attribuzione temporale e soggettiva del disboscamento; 2) vizio di motivazione per omessa risposta alla richiesta di applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e dell'art. 545-bis c.p.p., formulata nelle conclusioni scritte del giudizio cartolare di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili, perché meramente riproduttive delle doglianze di merito e comunque manifestamente infondate, le censure sulla responsabilità penale. Ha confermato che la sentenza impugnata aveva logicamente accertato il totale disboscamento di un'area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico, avvenuto dopo l'acquisto e la presa di possesso del terreno da parte del ricorrente, e che tale condotta non poteva rientrare nelle attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004, poiché si trattava di alterazione permanente dello stato dei luoghi e non di mero taglio colturale per il miglioramento della flora tutelata. Ha inoltre escluso il travisamento probatorio e ha affermato che la valutazione penale non è vincolata dalle decisioni amministrative o civili invocate. Sul secondo motivo, relativo alle pene sostitutive, la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la richiesta avanzata solo nelle conclusioni scritte del giudizio cartolare di appello non era stata validamente devoluta al giudice di secondo grado e non poteva essere rilevata d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
Integra il reato la realizzazione di interventi in area paesaggisticamente vincolata senza la prescritta autorizzazione; non è necessario un intervento edilizio in senso stretto, potendo bastare anche il taglio o sradicamento di alberi o lo sbancamento del terreno che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi.
art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004
L'esenzione dall'autorizzazione vale solo per attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e, per il taglio degli alberi, solo per la eliminazione parziale delle piante e per il taglio colturale finalizzato al miglioramento della flora tutelata.
art. 734 cod. pen.
La distruzione o alterazione di bellezze naturali è stata ritenuta conseguenza della condotta di totale disboscamento del bosco.
art. 521 cod. proc. pen.
La censura di violazione del principio di correlazione è stata ritenuta infondata, perché il fatto ritenuto (livellamento/disboscamento con alterazione del terreno) era coerente con il nucleo fattuale contestato.
art. 20-bis cod. pen.
La sostituzione della pena detentiva breve non è rilevabile d'ufficio in appello e deve essere tempestivamente devoluta con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, nel giudizio cartolare secondo la disciplina applicabile.
art. 545-bis cod. proc. pen.
La richiesta di pena sostitutiva non formulata nei modi e tempi previsti non obbliga il giudice d'appello a pronunciarsi.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. non rientra tra i casi espressamente devoluti d'ufficio al giudice di appello.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Nel giudizio di appello celebrato in forma cartolare la richiesta di pene sostitutive deve essere proposta con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi; il giudice non può provvedere d'ufficio.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I motivi nuovi sono il veicolo processuale idoneo per devolvere questioni ulteriori in appello, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.
art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004
È richiamato per affermare l'inapplicabilità dell'esenzione quando l'intervento comporta alterazione permanente del paesaggio e non semplice attività consentita.
art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999
Richiamato in chiave sistematica per ribadire che interventi agro-silvo-pastorali con alterazione permanente del territorio richiedono autorizzazione.
art. 152 del d.lgs. n. 490 del 1999
Richiamato per affermare che l'alternativa tra opere civili e interventi agro-silvo-pastorali non esclude l'obbligo autorizzatorio se il mutamento del paesaggio è permanente.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria sulle pene sostitutive non è stata ritenuta applicabile nel caso, essendo il giudizio di appello regolato dalla nuova disciplina già vigente.
Massime di principio
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 è integrato anche da interventi diversi dalle opere edilizie, quando comportino una modifica permanente dell'assetto dei luoghi, come il taglio, lo sradicamento o il totale disboscamento.
- L'esenzione di cui all'art. 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004 si applica soltanto agli interventi agro-silvo-pastorali che non alterino in modo permanente lo stato dei luoghi; il taglio degli alberi è consentito solo se parziale e finalizzato al miglioramento della flora tutelata.
- La qualifica di attività agro-silvo-pastorale non basta, da sola, a escludere l'obbligo di autorizzazione paesaggistica quando l'intervento determini una trasformazione irreversibile del paesaggio.
- Nel giudizio penale, il giudice può autonomamente valutare la sussistenza del fatto di reato anche in presenza di provvedimenti amministrativi o civili favorevoli all'imputato, poiché decisioni rese in diversi plessi giurisdizionali, soggette a regole sostanziali e probatorie differenti, non producono un vincolo automatico nel processo penale.
- Il travisamento della prova non può essere convertito in una richiesta di nuova valutazione del merito; in cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio già apprezzato in modo logico e non contraddittorio dal giudice di merito.
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive in appello, nel giudizio cartolare, deve essere devoluta con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi secondo la disciplina applicabile; se proposta solo nelle conclusioni scritte, non impone al giudice una pronuncia ed è comunque esclusa la rilevabilità d'ufficio.
- La sostituzione della pena detentiva breve non rientra tra le questioni che il giudice di appello deve esaminare d'ufficio, salvo specifica devoluzione nei limiti previsti dalla legge processuale.
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