Sentenza n. 2138/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3578/2023, depositata il 25.10.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3578/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo, nonché l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. L'ottemperanza non riguardava le spese di lite liquidate nel giudizio civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti concernenti l'obbligo di esecuzione della condanna principale. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme, la relativa condanna è stata ritenuta manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione del comportamento processuale della ricorrente, che aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato solo dopo l'ordine di regolarizzazione documentale impartito dal TAR.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e attivare la tutela esecutiva mediante ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La tutela di ottemperanza consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza a un giudicato, ordinare l'esecuzione dell'obbligo e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta; il riferimento normativo non è espressamente riportato nel testo, ma è implicato dall'azione e dalle misure adottate.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata non viene eseguita dall'amministrazione, e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine prefissato.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unita all’assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controversi l’an e il quantum dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e determinando un ulteriore termine per l’adempimento.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L’oggetto dell’ottemperanza resta circoscritto agli obblighi espressamente azionati nel giudizio: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il relativo credito non è stato fatto valere nell’azione di ottemperanza.
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