Sentenza n. 27/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 416/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 416/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 416/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, o altro equivalente, per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l’anno scolastico in corso, nella misura di 500 euro annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il beneficio nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 28 giugno 2023 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 2 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’omessa esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inutile decorso del termine. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle pronunciate dal giudice ordinario nei casi previsti dalla legge.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso consente l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia provveduto agli adempimenti imposti.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unita alla mancata esecuzione non contestata, è sufficiente a integrare i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l’esperimento dell’azione di ottemperanza presuppone anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte e all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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