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Ordinanza

Ordinanza n. 4001/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DECRETO PREFETTURA DELL'AQUILA DICHIARAZIONE INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202601691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto dell'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito reddituale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, è stata dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il giudice ha esaminato preliminarmente tale eccezione, rilevando che l'atto impugnato è una decisione prefettizia di mera inammissibilità, adottata nella fase preliminare di verifica dei requisiti formali e minimi dell'istanza, e non un diniego sostanziale della cittadinanza incidente sullo status del richiedente.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Abruzzo, territorialmente competente in base alla sede della Prefettura dell'Aquila, disponendo che il processo possa essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il collegio ha applicato i criteri di competenza territoriale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., interpretati dall'Adunanza Plenaria: il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando l'atto produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico. Nel caso esaminato, la dichiarazione di inammissibilità per difetto del requisito reddituale esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale, non incide sullo status del richiedente, non ha efficacia erga omnes e può essere seguita dalla ripresentazione dell'istanza una volta superate le carenze rilevate. Pertanto non ricorrono i presupposti per radicare la competenza del TAR Lazio; la controversia spetta al TAR Abruzzo. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'erronea indicazione, nell'atto impugnato, dell'autorità giudiziaria davanti alla quale ricorrere.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nel cui ambito è stata presentata l'istanza dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Stabilisce i criteri di competenza territoriale fondati sulla sede dell'autorità emanante e, in via speciale, sull'efficacia spaziale diretta del provvedimento.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    Impone al giudice di decidere preliminarmente sulla competenza e di non pronunciarsi sulla cautela quando si ritenga incompetente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.

    Consente al giudice che dichiara la propria incompetenza di indicare il giudice competente e di permettere la riassunzione del processo.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4

    Preclude l'adozione di misure cautelari quando il giudice non ritenga sussistente la propria competenza territoriale.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza quale disposizione applicabile al tema della competenza.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il preavviso alle parti della questione relativa all'incompetenza territoriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel riparto della competenza territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità che ha emanato l'atto è integrato e, quando l'efficacia diretta del provvedimento è esclusivamente territoriale, sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale.
  • La dichiarazione prefettizia di inammissibilità di un'istanza di cittadinanza per carenza di requisiti formali, procedimentali o minimi, compreso il requisito reddituale verificato nella fase preliminare, esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e non incide sullo status del richiedente con efficacia erga omnes.
  • Per le controversie relative a una mera inammissibilità prefettizia dell'istanza di cittadinanza, priva di efficacia ultraregionale, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità periferica che ha adottato l'atto, secondo il criterio della sede.
  • Il diniego sostanziale della cittadinanza, adottato all'esito della valutazione di merito riservata all'autorità centrale e incidente sullo status del richiedente con efficacia erga omnes, si distingue dalla preliminare dichiarazione prefettizia di inammissibilità e può radicare una diversa competenza territoriale secondo la natura e gli effetti dell'atto.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice ritenuto competente e il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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