Ordinanza n. 415/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, adottata dalla Dirigente del Settore II - Sviluppo Economico e Sociale del Comune di Gallipoli, notificata in data 18 marzo 2026, con la quale è stato ordinato alla ricorrente e alla controinteressata -OMISSIS- il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla notifica, con previsione di sgombero coattivo per il 30 marzo 2026 a partire dalle ore 9:00, per asserita occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche al -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: - il Verbale di contestazione n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Gallipoli per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada; - la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 di trasmissione del verbale all'Ufficio competente; - l'art. 19, commi 2, 3 e 5, del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico (approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2013 e ss.mm.ii.), nella parte in cui contrasta con l'art. 1, comma 822, L. 160/2019; - il regolamento comunale suolo pubblico Comune di Gallipoli [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E PER ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7/2013 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21/2014 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 126/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 165/2016 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24/2018 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30/2019], nella parte e nei termini [Art. 19 PROCEDURE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO] in cui è stato applicato, ossia come fondativo di un potere parallelo e cumulativo e non alternativo a quello Prefettizio, di irrogazione della sanzione accessoria in capo al Dirigente; - ogni altro atto, anche non conosciuto, della sequenza procedimentale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 25.05.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, anche con decreto presidenziale, - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 22.05.2026; all.: diffida_signed.pdf; Segnatura.xml) la diffida prot. -OMISSIS-/2026, con cui il Comune di Gallipoli ha intimato l’esecuzione dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- entro 10 giorni dal ricevimento e ha preannunciato l’esecuzione coattiva, attivando il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico (nomina del Direttore dei Lavori e, ove occorra, del Responsabile della sicurezza) per lo sgombero. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 09.07.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, anche con decreto presidenziale, - della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 26 giugno 2026, adottata dal Dirigente del Settore II – Sviluppo Economico e Sociale del Comune di Gallipoli, con cui è stata censurata e privata di effetti la SCIA di subingresso presentata dalla ricorrente in data 29 aprile 2026 (pratica SUAP n. -OMISSIS-), con conseguente ordine di cessazione immediata dell'attività; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la diffida prot. n. -OMISSIS- del 22 maggio 2026 e la stessa ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, per illegittimità derivata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero coattivo per asserita occupazione abusiva di suolo pubblico, successiva diffida all’esecuzione e determina di inefficacia della SCIA di subingresso con ordine di cessazione dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Gallipoli le aveva ordinato, unitamente a una controinteressata, il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni e aveva preannunciato lo sgombero coattivo per asserita occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche. Sono stati inoltre impugnati il verbale della Polizia Locale relativo alla violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada, gli atti di trasmissione del verbale, le disposizioni del regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico ritenute contrastanti con l’art. 1, comma 822, della legge n. 160/2019, nonché ogni atto presupposto e consequenziale. Con motivi aggiunti la società ha contestato la diffida comunale all’esecuzione dell’ordinanza, con preannuncio di esecuzione coattiva, e successivamente la determina dirigenziale che aveva privato di effetti la SCIA di subingresso presentata il 29 aprile 2026, ordinando la cessazione immediata dell’attività. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente tutti i motivi di censura, ma evidenzia che la ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti comunali e il potere esercitato in relazione all’occupazione di suolo pubblico e al subingresso nell’attività.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e ha confermato la fissazione dell’udienza pubblica di merito al 23 marzo 2027. Il Collegio ha rilevato che i motivi aggiunti avverso la determina del 26 giugno 2026 non introducevano, prima facie, elementi sopravvenuti meritevoli di apprezzamento favorevole. In particolare, allo stato degli atti, il preteso subentro nell’attività precedentemente esercitata da altro soggetto appariva legittimamente negato dal Comune, poiché l’attività precedente sarebbe stata svolta abusivamente su un posteggio fisso e un precedente provvedimento comunale di diniego del 2025, non impugnato, aveva già evidenziato l’assenza di un titolo utile al subingresso. Il TAR ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare, anche alla luce del precedente rigetto dell’istanza cautelare da parte dello stesso TAR e del rigetto dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione della discussione di merito, confermata dal Collegio all’udienza pubblica del 23 marzo 2027.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della Strada
Disposizioni richiamate nel verbale della Polizia Locale relativo alla contestata occupazione di suolo pubblico.
art. 1, comma 822, l. 160/2019
Parametro legislativo invocato dalla ricorrente per contestare la compatibilità di disposizioni del regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato presuppone una valutazione favorevole, almeno prima facie, delle censure dedotte; quando i motivi aggiunti non evidenziano sopravvenienze idonee a superare le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare, la domanda cautelare può essere nuovamente respinta.
- Il subingresso in un’attività commerciale non può essere riconosciuto in assenza di un valido titolo giuridico relativo all’attività o al posteggio oggetto del trasferimento; l’esercizio abusivo dell’attività precedente e un precedente diniego non impugnato costituiscono elementi rilevanti, in sede cautelare, per escludere la positiva apparenza del diritto al subingresso.
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