Sentenza n. 1135/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso al contratto di appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato un'istanza di accesso, formulata il 13 febbraio 2026 e reiterata il 1° marzo 2026, per ottenere il contratto di appalto relativo a lavori eseguiti per conto del Comune. Il documento era necessario nell'ambito di un procedimento per decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale civile di Avellino, promosso dalla società per ottenere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori. La ricorrente ha contestato il silenzio-diniego dell'amministrazione. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. Il giudice civile aveva rilevato la necessità di visionare il contratto ai fini dell'ammissibilità della domanda monitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e le esigenze difensive della società. L'accesso difensivo è consentito senza che l'amministrazione detentrice o il giudice amministrativo possano svolgere una valutazione preventiva sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento nel giudizio cui l'istante intende riferirsi. Tale valutazione spetta, se del caso, al giudice investito della controversia principale. Il limite è costituito dalla radicale ed evidente assenza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, oppure dall'uso pretestuoso o temerario dell'accesso. Nel caso concreto, l'attinenza era palese e risultava anche dal fatto che il giudice civile aveva richiesto il deposito del contratto. Il Comune è stato ordinato di consentire l'accesso e di trasmettere la documentazione entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese di causa.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
È preclusa sia all’Amministrazione detentrice del documento che al Giudice adito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive.
Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione spettante al giudice del giudizio principale circa l'ammissibilità o la decisività del documento; devono invece verificare l'esistenza di un collegamento strumentale, salvo il caso di accesso manifestamente pretestuoso o privo di qualsiasi nesso.
l. 241/1990
radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990
L'accesso difensivo richiede il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare; tale collegamento mancava solo in presenza di un'assenza evidente e assoluta o di un esercizio pretestuoso e temerario.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo devono verificare il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare, ma non possono valutare preventivamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento nel giudizio principale, valutazioni riservate al giudice di quest'ultimo giudizio.
- L'accesso difensivo può essere negato soltanto quando sia evidente e assoluta la mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, oppure quando la richiesta costituisca un esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso.
- Il nesso di strumentalità tra documento ed esigenze difensive è certamente integrato quando il giudice del procedimento principale abbia richiesto o ritenuto necessario il deposito del documento ai fini della trattazione o dell'ammissibilità della domanda giudiziale.
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