Cassazione Civile, Ordinanza n. 06381/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di lavoro a termine stipulato per il periodo 1 febbraio 2002 - 30 aprile 2002 con causale riferita a esigenze eccezionali di carattere straordinario connesse alla riorganizzazione aziendale e agli accordi collettivi richiamati. In primo grado il termine era stato ritenuto nullo; la Corte d'appello, poi cassata nel 2015 con rinvio, aveva nuovamente accertato la nullità della clausola, dichiarato la prosecuzione giuridica del rapporto subordinato a tempo indeterminato e liquidato il danno. In sede di rinvio la Corte territoriale ha applicato l'art. 32, commi 5 e 7, l. n. 183/2010, come interpretato dalla l. n. 92/2012, quantificando il danno in tre mensilità e disponendo anche la restituzione, in favore della società, di quanto pagato in esecuzione della precedente sentenza riformata, con interessi legali dal pagamento. Contro tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme costituzionali e codicistiche e dell'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che il risarcimento già riconosciuto dovesse considerarsi diritto quesito o comunque retribuzione intangibile, non soggetta alla disciplina sopravvenuta; (2) violazione degli artt. 11 e 117 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU e del diritto UE, deducendo che l'applicazione retroattiva dell'art. 32, commi 5 e 7, in una lite che coinvolgeva Poste Italiane, ente controllato dallo Stato, costituirebbe ingerenza legislativa nel giudizio, lesione del principio di parità rispetto ai lavoratori illegittimamente licenziati e sacrificio sproporzionato del diritto patrimoniale al risarcimento; (3) in via subordinata, violazione dei medesimi parametri e dei principi di buona fede e correttezza per non avere il giudice disciplinato le modalità di restituzione delle somme in favore della società, assumendo che sarebbe stato necessario valutare l'affidamento e la posizione del lavoratore prima di imporre la ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, come interpretato autenticamente dalla l. n. 92/2012, si applica ai giudizi pendenti in materia di contratti a termine, non incide su diritti già definitivamente acquisiti, non viola gli artt. 3, 11, 117 Cost., né l'art. 6 CEDU o l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, perché è giustificato da ragioni di interesse generale e riguarda solo la tutela del periodo intermedio fino alla sentenza dichiarativa della nullità del termine. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché nuovo e comunque estraneo alla ratio decidendi: la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata non è una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ma un effetto restitutorio conseguente alla caducazione del titolo, rispetto al quale non rilevano la buona o mala fede dell'accipiens né è imposto al giudice di regolare modalità particolari di restituzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di uguaglianza, ma la Corte esclude che la disciplina sopravvenuta sia irragionevole o discriminatoria.
art. 11 Cost.
Invocato per il primato del diritto UE, ma la Corte ritiene infondata la censura di contrasto con la normativa euro-unitaria.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della CEDU e del diritto UE; la Corte ne esclude la violazione.
art. 1206 c.c.
Censurato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne accolga la lettura proposta.
art. 2099 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intangibilità della retribuzione; la Corte non aderisce a tale impostazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001
È la norma che richiede la specificazione delle ragioni legittimanti il termine; nella vicenda il contratto è ritenuto generico e insufficiente.
art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010
La Corte ribadisce che disciplina in modo onnicomprensivo e applicabile ai giudizi pendenti il risarcimento per illegittima apposizione del termine, limitandolo al periodo intermedio fino alla sentenza che accerta la nullità del termine.
art. 1, comma 13, l. n. 92/2012
Norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata dell'art. 32 l. n. 183/2010 e conferma l'operatività della disciplina nei giudizi in corso.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che l'intervento legislativo retroattivo abbia inciso in modo illegittimo sull'amministrazione della giustizia o su diritti definitivamente acquisiti.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La Corte ritiene che non sia leso il diritto di proprietà, poiché la pretesa del lavoratore era una mera legittima speranza e l'intervento legislativo è giustificato da ragioni di pubblica utilità.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 8 l. n. 604/1966
Usato come criterio di riferimento per la quantificazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010.
art. 1282 c.c.
Richiamato per affermare che gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono dal pagamento della stessa.
art. 2033 c.c.
La Corte esclude che la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata integri una condictio indebiti.
artt. 1176, 1337, 1375, 1366 c.c.
Invocati nel terzo motivo per sostenere l'esigenza di un regolamento delle modalità restitutorie improntato a buona fede e correttezza; la Corte ritiene la censura non pertinente.
legge n. 241/1990
Richiamata dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non la ritiene decisiva né pertinente alla fattispecie restitutoria.
Massime di principio
- Nei giudizi pendenti in materia di contratti a termine, l'art. 32 l. n. 183/2010, come interpretato autenticamente dalla l. n. 92/2012, si applica anche se il rapporto è sorto anteriormente alla sua entrata in vigore, perché disciplina una situazione processuale ancora sub iudice e non un diritto già definitivamente acquisito.
- L'indennità forfettaria prevista per l'illegittima apposizione del termine copre il solo periodo intermedio tra la scadenza del termine e la sentenza che accerta la nullità, senza eliminare l'obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore e di corrispondergli le retribuzioni successive alla pronuncia.
- La retroattività della disciplina sopravvenuta in tema di contratti a termine non viola di per sé l'art. 6 CEDU né l'art. 1 Protocollo n. 1 CEDU quando risponde a finalità di interesse generale, di certezza del diritto e di uniformità applicativa e incide su una mera aspettativa, non su un diritto patrimoniale consolidato.
- La restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata non si inquadra nella ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ma in un autonomo effetto restitutorio connesso alla caducazione del titolo; perciò non assumono rilievo, in tale schema, la buona o mala fede dell'accipiens.
- In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che introducono per la prima volta questioni non dedotte nei gradi di merito o comunque estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06269/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06275/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →