Sentenza n. 1930/2026 - Roma, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari: - della nota n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2021 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità-Reparto Biodiversità di Cosenza, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, emesso nei confronti della signora -OMISSIS-, ai sensi del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - dell’invito a produrre la documentazione vaccinale del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cosenza emesso nei confronti della signora Giglio il 15.12.2021 prot. -OMISSIS-; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28 maggio 2021, n. 76; - della legge del 23 luglio 2021, n. 106; - del d.l. del 7 gennaio 2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente. quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1 giugno 2022: per l’annullamento - del provvedimento emesso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Ufficio Comando – il Comandante di Corpo del provvedimento emesso nei confronti del Briga-diere -OMISSIS- di determinazione del periodo di sospensione, notificato in data 11 aprile 2022.; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, e non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dalla ricorrente per effetto di provvedimenti e procedure, attuativi delle normative di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e determinazione del periodo di sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, nonché gli atti presupposti e la normativa applicata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati in applicazione della disciplina sull'obbligo vaccinale per il personale militare, nonché le disposizioni normative presupposte, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto che l'obbligo vaccinale sarebbe stato illegittimamente generalizzato a intere categorie di lavoratori senza distinguere le mansioni concretamente svolte e il livello effettivo di contatto con il pubblico, lamentando violazione degli artt. 35 e 36 Cost., dell'art. 21-octies l. 241/1990, violazione di legge ed eccesso di potere. Con il secondo motivo ha contestato la mancata previsione della possibilità di sostituire la vaccinazione con tamponi periodici. Con il terzo motivo ha dedotto disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio previste dalla disciplina militare e dal pubblico impiego, nelle quali può essere riconosciuta una parte della retribuzione o un assegno alimentare. Con il quarto motivo ha censurato come irragionevole e sproporzionata la sospensione integrale dal servizio e dalla retribuzione, in asserito contrasto con il diritto al lavoro e a una retribuzione sufficiente. Con il quinto motivo ha sostenuto che la sospensione e la perdita della retribuzione costituirebbero un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica, in contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di determinazione del periodo di sospensione e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sospensione impropria del giudizio, ritenendo non rilevanti, ai fini della causa, eventuali chiarimenti della Corte di giustizia sulla direttiva 2000/78/CE, poiché tale direttiva non era stata invocata nel ricorso né nei motivi aggiunti e la controversia riguardava invece il rapporto tra la disciplina nazionale e il regolamento UE n. 536/2014. Ha rilevato inoltre la manifesta inammissibilità della domanda diretta a ottenere la caducazione di norme di legge direttamente impugnate, ma ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti applicativi, respingendole integralmente. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il Collegio ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale imposto al personale militare, anche senza una differenziazione basata sulle singole mansioni, in ragione della tutela della salute collettiva, dei compiti di difesa e sicurezza pubblica e della necessità di assicurare attività essenziali e non interrompibili. Ha ritenuto apodittica l'affermazione del ricorrente circa l'assenza di contatti interpersonali significativi. Ha escluso che la possibilità di ricorrere a tamponi periodici costituisse un'alternativa necessariamente imposta, ritenendo non irragionevole né sproporzionata la scelta legislativa di privilegiare la vaccinazione sulla base dei dati scientifici disponibili. Ha escluso la disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari, poiché queste ultime hanno natura provvisoria e cautelare, mentre la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deriva dalla temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza imputabile alla scelta del dipendente. Per la stessa ragione ha ritenuto legittima la mancata corresponsione della retribuzione e dell'assegno alimentare: venendo meno la prestazione lavorativa, viene meno temporaneamente il sinallagma contrattuale e non sussiste un obbligo costituzionale di erogare una provvidenza assistenziale. Ha escluso, infine, che i vaccini anti COVID-19 costituissero oggetto di sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014, trattandosi di medicinali autorizzati all'immissione in commercio, sebbene con autorizzazione condizionata. Di conseguenza ha respinto anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la domanda risarcitoria, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021
nessuna citazione testuale riportata
La disposizione sull'obbligo vaccinale e sulla sospensione dal servizio è stata ritenuta applicabile al personale militare e compatibile con i parametri costituzionali richiamati.
artt. 35 e 36 Cost.
nessuna citazione testuale riportata
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non è stata ritenuta lesiva del diritto al lavoro e al diritto a una retribuzione sufficiente, poiché consegue alla temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
Invocato dal ricorrente quale parametro di illegittimità, non ha condotto all'annullamento degli atti impugnati.
artt. 914 ss. d.lgs. 66/2010
nessuna citazione testuale riportata
Le disposizioni sulle sospensioni connesse a procedimenti penali o disciplinari non costituiscono un valido termine di comparazione per la sospensione derivante dal mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014
“i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica.”
La disposizione non è stata ritenuta applicabile, perché la vaccinazione anti COVID-19 non è stata qualificata come oggetto di sperimentazione clinica, ma come medicinale autorizzato all'immissione in commercio condizionata.
art. 2087 c.c.
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato nel quadro dell'obbligo datoriale di sicurezza, coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. 81/2008
nessuna citazione testuale riportata
Richiamati per fondare gli obblighi di sicurezza e prevenzione gravanti rispettivamente sul datore di lavoro e sul lavoratore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
nessuna citazione testuale riportata
Utilizzato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento UE 2016/679
nessuna citazione testuale riportata
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a una categoria di personale può essere applicato all'intera categoria senza una distinta valutazione delle mansioni individualmente svolte quando la disciplina è giustificata dalla tutela della salute collettiva e dai compiti istituzionali, anche essenziali e non interrompibili, affidati a quella categoria.
- La scelta legislativa di imporre la vaccinazione invece di consentire, quale alternativa generale, l'esecuzione di tamponi periodici non è irragionevole o sproporzionata se è fondata sui dati scientifici disponibili e risulta idonea a ridurre la circolazione del virus e il rischio per la collettività.
- La sospensione dal servizio del dipendente che non adempie all'obbligo vaccinale non ha natura di sanzione disciplinare, ma consegue alla temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza; pertanto, in applicazione del principio di corrispettività, può comportare la sospensione integrale della retribuzione.
- Le discipline che prevedono la corresponsione di una quota della retribuzione o di un assegno alimentare durante sospensioni cautelari per procedimenti penali o disciplinari non costituiscono un valido termine di comparazione rispetto alla sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, perché si fondano su presupposti e finalità differenti.
- L'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, relativo al divieto di indebito condizionamento nella partecipazione a sperimentazioni cliniche, non si applica alla vaccinazione effettuata con medicinali autorizzati all'immissione in commercio, anche quando l'autorizzazione sia condizionata, poiché l'autorizzazione all'immissione in commercio e la sperimentazione clinica sono fasi giuridicamente e funzionalmente diverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →