Cassazione Penale, Sentenza n. 17821/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale a loro carico come amministratori della Panificio Adriatico s.r.l. in liquidazione, per distrazione di circa euro 300.000 tramite prelevamenti dal conto "Debiti v/Amministratori" dal 2003 al 2012. Contestavano la motivazione e la valutazione probatoria in assenza di accesso alla documentazione contabile detenuta dal curatore (PEC e richieste di accesso non soddisfatte), deducendo che molti prelievi erano in realtà rimborsi chilometrici o rimborsi spesa già contabilizzati e giustificati da una delibera assembleare del 3 gennaio 2001. Sostenevano inoltre l'errata qualificazione dell'elemento soggettivo (proponevano assenza di dolo o al più colpa) e richiedevano l'assunzione di prova decisiva (escussione della teste Storetti). Infine chiedevano il riconoscimento della minima offensività o comunque l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di specificità. Ha richiamato il principio secondo cui, nella bancarotta per distrazione, una volta dimostrata la disponibilità dei beni sottratti spetta all'amministratore l'onere di giustificarne la destinazione; l'assenza di documentazione probatoria adeguata consente di desumere la distrazione. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni sui tempi e modi di acquisizione della documentazione da parte del curatore e ha osservato che la delibera del 2001 non è prova sufficiente, trattandosi di atto antecedente e non specificamente riferito al periodo contestato. Le ricostruzioni numeriche difensive sono state giudicate congetturali e non idonee a introdurre il ragionevole dubbio richiesto. È stata altresì respinta la censura sull'elemento soggettivo: la Corte ha confermato che indici obiettivi di fraudolenza e la condotta complessiva possono consentire di inferire il dolo generico. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso ammissibili nella cassazione e definisce i limiti del gravame; i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti previsti ma sono risultati generici e non specifici.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; applicata procedimentalmente nel giudizio di cassazione.
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare (I. fall.)
Indica le condotte rilevanti per la bancarotta per distrazione; la Corte ha rimarcato che, accertata la disponibilità dei beni non rinvenuti, l'onere di giustificare la destinazione grava sull'amministratore.
art. 219 legge fallimentare (primo comma e ultimo comma)
Riguarda l'aggravante e la circostanza attenuante di particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento della minima offensività e non ha accolto la dedotta esclusione dell'aggravante.
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Richiede che il dubbio ragionevole sia fondato su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali; la Corte ha affermato che le ricostruzioni difensive congetturali non soddisfano tale criterio.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la devoluzione delle questioni nuove in cassazione; la Corte ha osservato che alcune questioni sollevate erano nuove e dunque inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di bancarotta per distrazione, una volta dimostrata la disponibilità di somme o beni non rinvenuti, grava sull'amministratore l'onere di dimostrarne la destinazione; l'assenza di documentazione probatoria adeguata può essere valorizzata come indice di distrazione
- La mera presenza di voci contabili (es. rimborsi chilometrici) non è sufficiente se non è supportata da documentazione giustificativa specifica e contemporanea (richieste di rimborso, delibere, giustificativi di spesa)
- Delibere assembleari anteriori al periodo contestato o non espressamente riferite ai singoli pagamenti non suppliscono all'onere di prova dell'amministratore
- Ricostruzioni basate su calcoli approssimativi o su stime in assenza di documentazione sono congetturali e, di per sé, non sono idonee a creare il dubbio ragionevole richiesto per escludere la responsabilità
- L'elemento soggettivo (dolo) nella bancarotta può essere desunto da "indici di fraudolenza" ricavabili dalla condotta complessiva, dalla condizione patrimoniale dell'impresa e dal contesto gestionale, non solo da una dichiarazione esplicita di intenzione
- Le doglianze procedurali relative all'accesso alla documentazione della curatela non spostano automaticamente l'onere probatorio dagli amministratori: la difesa deve comunque indicare elementi probatori precisi e non generici
- In cassazione saranno inammissibili i motivi generici, privi di specificità e non ancorati alle risultanze processuali; questioni nuove rispetto al giudizio di merito non sono generalmente ammesse
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