Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della Nota dell’I.N.A.I.L. di Cesena del 29.07.2024, con cui l’Amministrazione resistente comunicava il mancato accoglimento della domanda presentata dalla Professional Workers S.r.l., a seguito del riesame richiesto; - della Nota dell’I.N.A.I.L. di Cesena del 13.05.2024, con cui l’Amministrazione preannunciava il rigetto della domanda alla ricorrente; - ove mai fosse necessario, l’Avviso ISI 2022 e l’Allegato 1.1 all’Avviso ISI 2022 per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nei limiti dell’interesse della società ricorrente, per i motivi indicati in narrativa e nei motivi di diritto, nonché di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, anche non conosciuto, e, se ed in quanto necessario, l’elenco delle imprese ammesse al beneficio.

Giustizia amministrativa202401145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione del contributo previsto dall'Avviso pubblico ISI 2022, preceduto dal preavviso di rigetto, nonché le pertinenti clausole dell'Allegato 1.1 all'Avviso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il diniego INAIL relativo a una domanda di contributo per la sostituzione di un rullo compressore e di una mini-pala con macchinari nuovi, deducendo la violazione dell'Avviso ISI 2022 e dell'Allegato 1.1, dell'art. 28 d.lgs. 81/2008, degli artt. 54, 55 e 56 del Codice della strada, dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che le nuove macchine fossero idonee a ridurre il rischio infortunistico, anche in ragione della conformità alla direttiva 2006/42/CE e delle dotazioni di sicurezza indicate nella domanda e nella perizia tecnica, e che la domanda avrebbe dovuto essere almeno parzialmente accolta. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, illogicità manifesta, eccesso e sviamento di potere. Con il secondo motivo l'impresa ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 19 e 27 dell'Avviso, sostenendo che l'INAIL non avesse adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. È stata altresì contestata, ove necessario, la legittimità delle clausole dell'Allegato 1.1 relative alle tipologie di intervento ammissibili. In via preliminare la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria INAIL depositata dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di tardività della memoria INAIL. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Allegato 2 al c.p.a., il deposito telematico può essere effettuato fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile; il deposito oltre le ore 12 rileva ai fini dei termini a difesa e della fissazione dell'udienza, ma non determina di per sé l'inammissibilità dell'atto. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 3, comma 5, lett. b), dell'Allegato 1.1 imponesse, quale requisito oggettivo di ammissione, l'equivalenza dell'allestimento delle macchine acquistate rispetto a quelle alienate, in termini di accessori, utensili e attrezzature intercambiabili. L'impresa non aveva dimostrato tale equivalenza per le mini-pale oggetto della domanda. Le dotazioni di sicurezza valorizzate dalla ricorrente determinavano, secondo l'INAIL e il TAR, una riduzione del rischio riferibile soltanto ad accessori, installabili anche sulle macchine sostituite, e non alle macchine in sé; pertanto non era dimostrata la riduzione del rischio richiesta dall'Avviso. Il giudice ha escluso che la clausola fosse manifestamente illogica o irragionevole, rilevando l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella definizione dei requisiti di una procedura di concessione di contributi e i limiti del sindacato giurisdizionale, circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o ingiustizia manifesta. Anche il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato respinto. Sebbene l'INAIL si fosse autovincolato nell'Avviso a introdurre un contraddittorio analogo al preavviso di diniego, e benché l'amministrazione dovesse tener conto delle osservazioni dell'interessata, non era necessaria un'analitica confutazione di ogni deduzione: era sufficiente che la motivazione dimostrasse la considerazione complessiva dell'apporto partecipativo. Nel caso concreto, il diniego era comunque fondato sulla violazione di una clausola vincolante dell'Avviso, non disapplicabile dall'INAIL. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, lett. b), Allegato 1.1 all'Avviso pubblico ISI 2022

    “allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili”

    L'equivalenza dell'allestimento costituisce requisito oggettivo per l'ammissione al contributo quando l'intervento prevede la sostituzione di macchine; la riduzione del rischio riferibile soltanto ad accessori installabili anche sulla macchina sostituita non dimostra il possesso del requisito.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche [...] fino a venti giorni liberi”

    Disciplina i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.

  • art. 4, comma 4, Allegato 2 al c.p.a.

    “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito”

    Il deposito telematico effettuato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile è tempestivo; il deposito oltre le ore 12 incide sui termini a difesa e sulla fissazione dell'udienza, non sulla validità del deposito con riferimento al giorno di scadenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento concorsuale l'istituto non opera automaticamente, ma può essere introdotto dall'amministrazione mediante autovincolo nella lex specialis. Quando il contraddittorio è previsto, la motivazione finale deve dare conto complessivamente delle osservazioni dell'interessato, senza necessità di confutazione analitica di ciascuna deduzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento finale deve consentire di comprendere che l'amministrazione ha considerato l'apporto partecipativo e le ragioni poste a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, le clausole della lex specialis che stabiliscono requisiti oggettivi di ammissione vincolano l'amministrazione e i partecipanti; l'amministrazione non può disapplicarle nel provvedimento finale né sostituirle con valutazioni di mera opportunità.
  • Quando un bando richiede che la macchina acquistata in sostituzione abbia un allestimento equivalente a quella alienata in termini di accessori, utensili o attrezzature intercambiabili, la sola presenza di accessori di sicurezza sulle nuove macchine non dimostra il requisito se tali accessori possono essere installati anche sulla macchina sostituita e non incidono sulle caratteristiche della macchina in sé.
  • La scelta dell'amministrazione di definire i requisiti di ammissione a una procedura per contributi pubblici è connotata da ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale sulle relative clausole è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o ingiustizia manifesta.
  • Sebbene nei procedimenti concorsuali il preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 non si applichi automaticamente, l'amministrazione può autovincolarsi mediante il bando a introdurre un contraddittorio procedimentale analogo. In tal caso, la motivazione finale deve considerare nel complesso le osservazioni dell'interessato, ma non deve necessariamente confutare analiticamente ogni singola deduzione.
  • Ai fini della tempestività del deposito telematico nel processo amministrativo, l'atto depositato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile è tempestivo; il deposito effettuato dopo le ore 12 dello stesso giorno si considera successivo soltanto agli effetti dei termini a difesa e della fissazione dell'udienza, non ai fini della preclusione del deposito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti specialiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.