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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2483/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2, 5 e 7 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la revisione in peius rispetto al rigetto del GIP; rilevava il lungo tempo trascorso dai fatti (2 gennaio 2023) e l'assenza di condotte illecite attuali; (ii) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive; (iii) nella memoria ha aggiunto che l'attualità del pericolo di reiterazione si fonda su un unico precedente del 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso facesse una rivalutazione fattuale non consentita e non denunciava la violazione di norme specifiche né la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni richiesti. Sul merito della motivazione del Tribunale del riesame, la Corte ha ritenuto corretta e coerente la ricostruzione: valutazione del modus operandi pianificato e ingannevole, esecuzione in pieno giorno, concorso di più soggetti, rapporti di frequentazione con i correi e profili personalistici del ricorrente (anche richiamando una condanna per omicidio aggravato) come elementi idonei a fondare la prognosi di pericolo di recidiva. Ha confermato che la tempestività dei fatti non è decisiva se la modalità della condotta e la personalità rendono attuale il pericolo di reiterazione. Ha altresì ritenuto adeguata la scelta degli arresti domiciliari e ha escluso che misure meno afflittive potessero tutelare le esigenze cautelari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    art. 274, comma 1, lett. b) e c., cod. proc. pen. (testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 47/2015)

    La Corte ha interpretato che, pur non potendo dedurre il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del reato, il giudice può legittimamente considerare la concreta modalità della condotta e i profili personalistici per formulare una prognosi di reiterazione prossima anche se i fatti risalgono nel tempo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e l'obbligo di corrispondere una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.

  • L. n. 47 del 2015

    Legge n. 47/2015 (modifiche al codice di procedura penale, art. 274 c.p.p.)

    La modifica normativa non impedisce di considerare, ai fini cautelari, le modalità della condotta e le circostanze fattuali come elementi imprescindibili per la prognosi di recidiva; il giudizio resta fondato su elementi concreti e personalistici.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali per gli adempimenti a carico della cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti previsti.

  • Principio giurisprudenziale sulla ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari

    Sez. 4, n. 45528 del 01/12/2022 (richiamato nella motivazione)

    Il ricorso per cassazione che contesta l'esistenza dei gravi indizi o l'attualità delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile la mera riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze effettuata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali il ricorso è inammissibile se si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito senza denunciare violazioni di norme precise o manifesta illogicità della motivazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulle modalità concrete della condotta (modus operandi, pianificazione, esecuzione in pieno giorno, concorso) e sui profili personalistici dell'indagato, anche quando i fatti risalgono nel tempo.
  • Il tempo trascorso tra il fatto e la richiesta di misura non è decisivo: se le modalità del reato e la personalità dell'indagato giustificano una prognosi di recidiva, l'esigenza cautelare può ritenersi attuale.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata rispetto all'adeguatezza a contenere il rischio di reiterazione; l'esistenza di misure meno afflittive non è sufficiente se non garantiscono la prevenzione della reiterazione.
  • Precedenti penali rilevanti e condanne pregresse (anche gravi) costituiscono elementi significativi nella valutazione del pericolo di recidiva.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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