Ordinanza n. 169/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione direttoriale prot. n. 20288/RU del 30.10.2025, recante applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 8 giorni; - dell’atto esecutivo prot. n. 1853/RU del 14.01.2026, recante esecuzione della predetta sanzione; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota con la quale si era stabilita la decorrenza della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni e successivo atto esecutivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la determinazione direttoriale del 30 ottobre 2025 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le ha applicato la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per otto giorni, nonché l’atto esecutivo del 14 gennaio 2026 e gli atti connessi, compresa la nota relativa alla decorrenza della sanzione. La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo del 3 giugno 2024, nel quale era stata rilevata la detenzione di prodotti soggetti a monopolio in assenza di una valida autorizzazione, poiché il patentino per la vendita dei tabacchi, valido fino al 20 marzo 2024, non era stato rinnovato. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la contestazione cautelare ha comunque investito la legittimità, la motivazione e la proporzionalità della sanzione applicata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il provvedimento fosse adeguatamente motivato e che la sanzione fosse proporzionata e mite. La chiusura per otto giorni è stata applicata in relazione alla violazione dell’art. 5 della legge n. 50 del 1994, che prevede una chiusura o sospensione da un minimo di cinque giorni a un massimo di un mese: la misura, essendo prossima al minimo edittale e ben lontana dal massimo, non è stata ritenuta sproporzionata. Sono stati quindi ritenuti insussistenti i presupposti cautelari. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5 legge 18 gennaio 1994, n. 50
la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione accessoria; una chiusura di otto giorni rientra nei limiti edittali ed è stata ritenuta, in sede cautelare, proporzionata perché prossima al minimo e lontana dal massimo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti per la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della legittimità e della proporzionalità di una sanzione amministrativa è compiuta sulla base di una sommaria delibazione, senza anticipare la definizione del merito.
- Quando la legge stabilisce un minimo e un massimo edittale per una sanzione accessoria, una misura prossima al minimo e significativamente distante dal massimo può essere ritenuta proporzionata, salvo specifici elementi contrari emergenti dagli atti.
- La sanzione accessoria prevista per la detenzione di prodotti soggetti a monopolio in assenza di una valida autorizzazione può consistere nella chiusura dell’esercizio o nella sospensione della relativa licenza o autorizzazione, entro i limiti temporali stabiliti dall’art. 5 della legge n. 50 del 1994.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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