Sentenza del 03/06/2015 n. 11416 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che aveva annullato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1999 e 2000. Il Comune contestava, da un lato, la valutazione della CTR secondo cui gli avvisi non erano adeguatamente motivati e il valore attribuito all'area non corrispondeva al valore venale in comune commercio; dall'altro, contestava l'affermazione secondo cui l'edificabilità fiscale avrebbe richiesto il concreto rilascio della concessione edilizia. Secondo il Comune, era sufficiente la qualificazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico generale e il valore era stato determinato sulla base di delibere comunali e tabelle di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto insufficiente e generica la motivazione della CTR sulla presunta incongruità del valore, poiché non aveva esaminato adeguatamente i parametri e le tabelle contenuti nelle delibere comunali. Ha inoltre stabilito che un'area è edificabile ai fini ICI quando tale qualificazione risulta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se il piano non è stato approvato dalla Regione e anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi o di una concessione edilizia. Le limitazioni concrete all'edificabilità incidono sulla quantificazione del valore venale, non sulla qualificazione fiscale dell'area come edificabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
La qualificazione dell'area come edificabile ai fini ICI dipende dalla previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza necessità di approvazione regionale, di strumenti attuativi o del concreto rilascio di una concessione edilizia.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La base imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinata in base al valore venale in comune commercio, considerando la zona territoriale, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri necessari per eventuali lavori di adattamento e i prezzi medi di mercato.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 2 e 2-bis
Gli avvisi di accertamento devono consentire di comprendere i criteri utilizzati dall'amministrazione per determinare la pretesa tributaria. Tuttavia, gli atti normativi o regolamentari comunali regolarmente pubblicati, come delibere e regolamenti, non devono necessariamente essere allegati all'avviso.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI, collegandola alla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Conferma che l'edificabilità fiscale dell'area deriva dalla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale adottato, mentre le condizioni che rendono più o meno concreta l'edificazione incidono sulla stima del valore venale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata e coerente, tale da rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 132 c.p.c.
Impone una motivazione effettiva e non meramente apparente o contraddittoria; nel caso concreto la CTR non aveva spiegato in modo specifico perché il valore comunale non fosse congruo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, ai vizi della sentenza e all'insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI e, in linea generale, dei tributi fondati sul valore venale, un terreno è fiscalmente edificabile quando il piano regolatore generale adottato dal Comune lo qualifica come tale; non è indispensabile che siano stati approvati strumenti attuativi o rilasciata una concessione edilizia.
- La concreta possibilità di edificare, l'esistenza di vincoli, la necessità di opere di urbanizzazione o altri ostacoli urbanistici non eliminano la natura edificabile del terreno, ma possono ridurne il valore venale e quindi la base imponibile.
- Un Comune può determinare valori di riferimento tramite delibere e tabelle, ma l'accertamento deve comunque permettere di comprendere i criteri applicati e deve condurre a un valore ragionevolmente coerente con il valore di mercato.
- Il giudice che contesta la stima dell'amministrazione deve spiegare concretamente perché il valore sia incongruo, confrontandosi con i parametri, le delibere e gli elementi specifici dell'area; una motivazione generica può comportare la cassazione della sentenza.
- Gli atti normativi o regolamentari comunali regolarmente pubblicati sono normalmente conoscibili e non devono necessariamente essere allegati all'avviso di accertamento, mentre devono essere indicati e applicati in modo comprensibile.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, la controversia non è necessariamente definita a favore dell'amministrazione: il giudice di rinvio deve procedere a una nuova valutazione concreta della congruità del valore venale secondo i parametri di legge.
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