Cassazione Penale, Sentenza n. 19089/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio (art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199), sostenendo violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per aver il reclamo sido proposto da un difensore che, secondo il Tribunale, era sprovvisto di mandato. Il ricorso per Cassazione deduce che il difensore era stato nominato circa due ore prima del deposito, come risulterebbe dall'estratto matricolare e dalla PEC di invio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla certificazione del DAP che attesta l'ammissione della ricorrente alla misura della esecuzione della pena presso il domicilio (art. 1 legge 26/11/2010, n.199) in data 10 agosto 2022, avvenuta dopo la proposizione del ricorso. Per la sopravvenuta carenza d'interesse non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, richiamando il precedente di Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302 (Rezmuves). La Corte non è quindi entrata nel merito della questione del mandato del difensore, che è divenuta irrilevante.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199
Norma che disciplina l'esecuzione della pena presso il domicilio; la Corte ha rilevato che la ricorrente è stata successivamente ammessa a tale misura, determinando la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per censurare l'inammissibilità del reclamo per presunta mancanza di mandato del difensore; la Corte non ha deciso sul punto perché la questione è divenuta irrilevante a seguito della concessione della misura.
Cass. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302 (Rezmuves)
Precedente richiamato per affermare che la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza della parte e, dunque, non comporta condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, la situazione concreta viene soddisfatta (es. viene concessa la misura richiesta), il ricorso può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta carenza d'interesse non equivale a una soccombenza della parte: in genere non comporta condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie.
- La presenza o meno del mandato del difensore può determinare l'inammissibilità di impugnazioni e reclami, ma tale questione può diventare irrilevante se sopravvengono fatti che eliminano l'interesse al giudizio.
- In situazioni analoghe è importante allegare e conservare prove documentali (PEC, registri matricolari, certificazioni dell'Amministrazione Penitenziaria) per dimostrare i tempi di nomina del difensore e l'effettiva tempistica degli atti.
- Se il provvedimento richiesto viene ottenuto dopo l'impugnazione, valutare la possibilità di chiedere l'archiviazione o la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, evitando così ulteriori spese inutili.
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